F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all. Massimo MARZOLA / A.S.D. “E BRIAN” (126/90) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all. Massimo MARZOLA / A.S.D. “E BRIAN” (126/90) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 25/02/2010, l’allenatore di base Marzola Massimo, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. (matr. n° 29140), ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di euro 5000,00(cinquemila/00) relativa al residuo di premio tesseramento pattuito con la Società di euro 7000,00 (settemila/00), in quanto euro 2000,00(duemila/00) sono stati già ricevuti dall’allenatore. L’allenatore richiede anche gli interessi di mora e il risanamento del danno derivante la svalutazione monetaria, inoltre dichiara di essere stato esonerato il 23/11/09. Nel ricorso il sig. Marzola nel precisare che con regolare scrittura privata del 5/09/2009 la Società A.S.D. “E BRIAN”, partecipante al campionato di 1^categoria del C.R. Friuli Venezia Giulia, si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 7000,00 (settemila/00) quale rimborso spese per la stagione sportiva 2009/2010. Inoltre, ha allegato copia della lettera di riscontro all’esonero verbale, datato 2/12/2009, oltre a diversi articoli di giornali sportivi, nei quali veniva evidenziata la decisione della Società di esonerare il tecnico Marzola. La Società convenuta, controdeduceva in data 2/04/2010 lamentando i comportamenti del ricorrente e gli scarsi risultati ottenuti, che avevano indirizzato la stessa non ad esonerare il tecnico, ma a “congelare” la sua posizione in attesa di decisioni future. Inoltre afferma di aver ricevuto la lettera datata 25/02/2010 solamente il 1°/04/2010 dal signor Marzola e ribadisce che non vi era nessuna volontà di esonerare l’allenatore, ma dichiara che è stato lo stesso allenatore ad allontanarsi volontariamente e pertanto non si considera debitrice nei confronti del sig. Marzola per il periodo successivo al suo abbandono e non intende chiedere alcun danno per le difficoltà che ha dovuto sostenere dopo tale iniziativa. Il 26/04/2010, su richiesta da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale il C.R. Friuli Venezia Giulia, ha trasmesso copia del tesseramento dell’allenatore Marzola con la Società A.S.D. “E BRIAN” con allegato accordo economico per rimborso spese. Il Collegio Arbitrale, alla luce della documentazione ricevuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. La Società, circa i comportamenti tenuti dall’allenatore, se ritenuti inadeguati e scorretti, li avrebbe dovuti segnalare agli organi competenti della F.I.G.C. In ordine alla riunione confronto che avrebbe dovuto portare dei benefici alla Squadra e che a dire della Società ha comportato l’allontanamento volontario del tecnico, non è stato contestato con comunicazioni scritte agli organi competenti. Di contro l’allenatore con comunicazione del 2/12/2009 inviava una racc. con presa d’atto di esonero alla Società, al C.R. Friuli Venezia Giulia e all’A.I.A.C. di Firenze nella quale dichiarava di restare a disposizione della A.S.D. “E BRIAN” fino al termine della stagione sportiva. Nonostante le buone ragioni del sig. Marzola, questo Collegio non può riconoscere l’intero importo richiesto da quest’ultimo, in quanto il suo accordo economico prevede solo un rimborso spese e non un premio tesseramento annuo per il quale la Società avrebbe dovuto versare l’intero importo. Infatti l’accordo tipo fra Società e Allenatori dilettanti, prevede che il rimborso spese concordato o sostenuto viene riconosciuto per la effettiva durata dell’incarico e andrà a cessare in caso di esonero o dimissioni. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Marzola Massimo e dichiara di corrispondergli la somma complessiva di euro 2100,00 (duemilacento/00), meno euro 2000,00 (duemila/00), già ricevuti come dichiarato dall’allenatore.Tale somma è il totale risultante del rimborso dei tre mesi (Sett. 09; Ott. 09; Nov. 09) in cui il tecnico ha lavorato per la Società (euro 7000,00 per dieci mesi). In conclusione, il Collegio Arbitrale obbliga la A.S.D. “E. BRIAN” al pagamento in favore dell’alle natore di euro 100/00 (cento/00) a saldo del rimborso spese, oltre agli interessi legali. Nulla è dovuto, infine per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell.art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it