F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all. Francesco LIO / S.S. ROGGIANO ( 127/90 ) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Gabriele GIOVANNINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA : all. Francesco LIO / S.S. ROGGIANO
( 127/90 )
ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Gabriele GIOVANNINI
Con ricorso del 2 marzo 2010, l’allenatore dilettante di 3^ categoria sig. Francesco LIO, iscritto nei
ruoli del Settore Tecnico della F I G C , ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di essere
stato tesserato come allenatore della prima squadra per la società S.S. ROGGIANO, partecipante al
Campionato di Prima Categoria, girone A, Comitato Regionale Calabro,nella stagione sportiva
2009/10. Nel ricorso l’allenatore precisa che con contratto-accordo tipo Società della L.N.D. e Allenatori Dilettanti, redatto in data, 17/11/2009, la società S.S. ROGGIANO,si era impegnata a corrispondere la somma di € 7.000,00(settemila) quale premio di tesseramento, da erogare in
quattro rate di cui tre di € 2000,00 ed una rata di € 1.000,00 alle scadenze del 20 novembre 2009 -
20 dicembre 2009 e 20 gennaio 2010 - 20 febbraio 2010. Il richiedente dichiara di essere stato esonerato, con comunicazione verbale in data 6 dicembre 2009, per cui reclama il mancato pagamento di € 5.000,00(cinquemila), equivalente alle rate del 20 dicembre 2009, del 20 gennaio e del 20 febbraio 2010, più € 500 di spese di viaggio per 10 viaggi, per un totale di € 5.500,00(cinquemilacinquecento),oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La società S.S. ROGGIANO,ritualmente invitata, con raccomandata del 6 Aprile 2010 da parte della Segreteria di questo Collegio, a fornire le proprie contro deduzioni, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.Il Comitato Regionale Calabro, su richiesta del Segretario del Collegio, in data 8 Aprile 2010, comunicava che non è stato depositato nessun accordo economico oggetto della vertenza. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, osserva che il ricorso è fondato, non avendo la
società S.S. ROGGIANO posta alcuna contro deduzione alla richiesta dell’allenatore.
Pertanto dovrà corrispondere all’allenatore Francesco LIO la somma di € 5.000,00 (cinquemila)
equivalente alle tre rate mancanti. Nulla è dovuto per il rimborso spese in quanto non debitamente documentato.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo alla società S.S. ROGGIANO
Calcio 1973 di corrispondere all’allenatore sig. Francesco LIO la complessiva somma di €
5.040.00( cinquemilaquaranta ) relativa quanto ad € 5.000,00 ( cinquemila)al saldo di quanto
dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 40,00(quaranta) per gli interessi legali
equitativamente calcolati . Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. Si decide, inoltre, di rimettere gli atti alla procura federale, non avendo il tecnico Francesco LIO ottemperato all’obbligo del deposito del contratto presso il Comitato Regionale di appartenenza. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.
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