F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all.Mario SPINA / ASD NUOVA CURINGA ( 128 / 90 ) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all.Mario SPINA / ASD NUOVA CURINGA ( 128 / 90 ) ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso del 27 Febbraio 2010, l’allenatore dilettante di base sig. Mario SPINA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F I G C , ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di essere stato tesserato come allenatore della prima squadra per la società ASD NUOVA CURINGA, partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone C del Comitato Regionale Calabro, per la stagione sportiva 2009/10. Nel ricorso l’allenatore precisa che con regolare scrittura privata, redatta in data, 24/08/2009, e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale in pari data, la società ASD NUOVA CURINGA, si era impegnata a corrispondere un premio annuale di € - 7.000,00 -(settemila) quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010. Il richiedente dichiara di essere stato esonerato in data 1°/12/2009, con regolare comunicazione scritta, e di avere ricevuto la somma di € 4.600,00 ( quattromilaseicento) a fronte dei 7.000,00 (settemila) previsti nell’accordo,per cui reclama il mancato pagamento di € 2.400,00 (duemilaquattrocento),oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria ed al rimborso spese derivante dall’indennità chilometrica, come da dettaglio specificato nel ricorso, per un totale di € 1.296,00(milleduecentonovantasei) La società ASD NUOVA CURINGA invitata, con raccomandata del 6 Aprile 2010, da parte della Segreteria di questo Collegio, a fornire le proprie contro deduzioni, non ha fatto pervenire alcuna osservazione. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, osserva che il ricorso è fondato, seppur con un vizio nella stesura dell’accordo economico quale l’inizio decorrenza 1°/09/2009 e fino al 30/06/2009 che deve naturalmente intendersi come 30/06/2010, inoltre non avendo la società ASD NUOVA CURINGA posta alcuna contro deduzione alla richiesta dell’allenatore, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio dichiara l’obbligo alla ASD NUOVA CURINGA di corrispondere all’allenatore Mario SPINA la complessiva somma di € 3712,00 (tremilasettecentododici) di cui € 2.400,00 (duemilaquattrocento) a saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010, di € 1296,00 (milleduecentonovantasei) per spese di indennità chilometrica relative ai mesi di Settembre,Ottobre e Novembre 2009 ed € 16,00 per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it