F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Tiziano CARMINATI / G.S. BADALASCO ( 130/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Tiziano CARMINATI / G.S. BADALASCO ( 130/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS Con ricorso del 22 febbraio 2010 l’allenatore dilettante signor Tiziano Carminati, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la G.S. Badalasco nella stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di 2^ categoria del Comitato Regionale Lombardia. Nel ricorso il signor Tiziano Carminati precisa che, con regolare scrittura privata del 20 settembre 2008 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) in nove rate di € 650,00 (seicentocinquanta/00) ciascuna da corrispondersi al 15 di ogni mese a decorrere da quello di ottobre 2008. Con il reclamo in esame, il signor Carminati, lamenta il mancato pagamento delle ultime sei rate per complessivi € 3.900,00 (tremilanovecento/00) avendo lui ricevuto esclusivamente le prime tre rate pari ad € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00). L’allenatore ha precisato che i pagamenti sono stati interrotti al momento del suo esonero, avvenuto con lettera del 25 novembre 2008, ed a nulla è valsa la sua raccomandata del 20 aprile 2009, indirizzata alla società, con la quale richiedeva il rispetto dell’accordo economico sottoscritto. La G.S. Badalasco rispondeva al signor Carminati confermando di aver provveduto a pagare quanto stabilito sino a dicembre 2009 pur avendo l’allenatore cessato la sua attività nel mese precedente e conseguentemente riteneva il contratto “risolto a tutti gli effetti di legge a partire dalla data dell’esonero”, non riteneva pertanto di aderire alle richieste di pagamento dell’allenatore. Il Comitato Regionale Lombardia, su richiesta dell’8 aprile 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha comunicato, il 23 giugno successivo, il mancato deposito dell’accordo economico peraltro non obbligatorio trattandosi di una squadra partecipante al campionato di seconda categoria La G.S. Badalasco, con raccomandata del 20 aprile 2010, dopo aver elencato i motivi dell’esonero dell’allenatore, contro deduce confermando la volontà di non onorare le restanti rate previste dall’accordo e non pagate e richiedendo “formalmente l’emissione di ricevuta di pagamento” per quelle a suo tempo pagate. Informa inoltre di avere a suo tempo trovato un accordo verbale con il signor Carminati che prevedeva il pagamento del mese di dicembre 2008, anche se non lavorato, oltre quelli di ottobre e novembre in cui aveva espletato la sua attività a definizione di ogni pretesa dell’allenatore. Con raccomandata del 3 maggio 2010, il signor Carminati nel confermare integralmente le richieste formulate nel ricorso respinge “ l’affermazione in quanto non ci sono state intese diverse dall’accordo economico sottoscritto con la società, del quale è stata inoltrata copia”. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta,poiché in caso di esonero dell’allenatore,che rimane a disposizione della società,è dovuto l’intero importo contrattuale previsto dal contratto, e considerato che l’importo previsto dall’accordo economico è nettamente superiore ai massimali previsti per il campionato di seconda categoria che per la stagione sportiva 2008/2009 corrisponde ad € 3.00,00 (tremila/00); ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l’obbligo della G.S. Badalasco di corrispondere all’allenatore signor Tiziano Carminati la somma di € 1.060,00 (millesessanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 pari ad €1.050,00 (millecinquanta/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00 (dieci/00). Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell’accordo economico un massimale di gran lunga superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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