F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Roberto D’ALBERTO / A.P.D. Pro COLLEGNO Collegnese ( 137/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all. Roberto D’ALBERTO / A.P.D. Pro COLLEGNO Collegnese
( 137/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 18 marzo 2010 l’allenatore dilettante signor Roberto D’Alberto ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.P.D. Pro Collegno Collegnese nella
stagione sportiva 2009/2010, quale allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di I^
Categoria, del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Nel ricorso il signor Roberto D’Alberto specifica che la suindicata Società si era impegnata
verbalmente a corrispondergli un premio di tesseramento di € 2.000,00 (duemila/00). L’allenatore
precisa inoltre di aver più volte richiesto alla società di formalizzare il rapporto con regolare
accordo economico scritto e con la prescritta richiesta di tesseramento senza che questo fosse preso
in considerazione dalla A.P.D. Pro Collegno Collegnese. Con il reclamo in esame, l’allenatore, avendo ricevuto solo € 200,00 (duecento/00), richiede il pagamento di € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il signor D’Alberto fa presente di essere stato esonerato verbalmente dall’incarico di allenatore della prima squadra in data 8 ottobre 2009 e nell’occasione, sempre verbalmente, di essersi messo a disposizione della società; puntualizza inoltre che al momento dell’esonero aveva già partecipato alle prime cinque gare di campionato quale allenatore come si evince dalla documentazione che allega. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata a.r. del 6 aprile 2010, ricevuta il giorno 19 successivo, ha invitato la A.P.D. Pro Collegno Collegnese, a contro dedurre, quest’ultima con raccomandata del medesimo 20 aprile, indirizzata anche al tecnico, ha affermato che:
il signor D’Alberto “non ha preteso nessun contratto, perché se così non fosse stato non avrebbe
allenato la nostra 1^ squadra nella stagione 2008/2009 ed il compenso economico, di comune
accordo, si limitava al rimborso spese”;
all’inizio del campionato 2009/2010 “è stato ribadito al signor D’Alberto che le condizioni
economiche rimanevano immutate rispetto alla stagione precedente”;
il signor D’Alberto a seguito di alcune osservazioni mossegli sulla conduzione della squadra, alla
presenza di alcuni dirigenti della società, in data 6 ottobre 2009, rassegnava le proprie dimissioni
nonostante l’opera di persuasione degli astanti di farlo desistere dai suoi propositi;
all’allenatore era stata offerta la conduzione della squadra Juniores, una direzione tecnica o un
ruolo a sua scelta nell’ambito societario. L’allenatore contro deduce a sua volta con raccomandata del 27 aprile 2010 nella quale ribadisce di aver concordato con la società la regolarizzazione della sua posizione tramite un accordo scritto, cosa peraltro mai avvenuta, di non aver mai rassegnato le sue dimissioni ed a conferma di ciò allega alcuni ritagli di giornali locali in cui si parla esplicitamente del suo esonero. Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, su richiesta dell’8 aprile 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 12 aprile successivo ha comunicato che presso di loro non è stato depositato alcun accordo economico ne richiesta di tesseramento;
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:
sarebbe stato onere dell’allenatore pretendere e depositare un accordo economico presso il
competente Comitato Regionale senza la sottoscrizione del quale non avrebbe dovuto prestare la
propria attività;
la A.P.D. Pro Collegno Collegnese avrebbe dovuto richiedere il tesseramento del signor
D’Alberto considerato che quest’ultimo ha partecipato quale allenatore alle prime cinque gare
del campionato come dimostrato dalla documentazione prodotta da quest’ultimo (fra cui alcuni
articoli di giornale, copia di un Comunicato Ufficiale con cui gli viene inflitta una squalifica per
essere stato allontanato dal campo di gioco);
da ricerche effettuate presso il competente archivio il signor Roberto D’Alberto risulta tesserato
per l’ultima volta nell’anno 2008/2009 per la società in argomento e non emergendo nulla a
tutt’oggi; non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio respinge il ricorso e nel contempo decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale per
l’accertamento delle violazioni sia del mancato deposito di un accordo economico o in alternativa di
una apposita dichiarazione di gratuità sia della mancata richiesta, da parte della A.P.D. Pro
Collegno Collegnese, del tesseramento del signor Roberto D’Alberto pur in presenza di un’attività
di allenatore svolta da quest’ultimo nelle prime giornate del campionato 2009/2010. La presente delibera è inappellabile
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