F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Roberto SAVI / A.S.D. CITTA’ DI MEDA 1913 (138/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Gabriele GIOVANNINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all. Roberto SAVI / A.S.D. CITTA’ DI MEDA 1913
(138/90)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Gabriele GIOVANNINI
Con ricorso del 15/03/2010, l’avv. Giovanni Carissimi, legale dell’allenatore di Base SAVI
Roberto, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale
perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento,
da parte della A.S.D. CITTA’ DI MEDA 1913, il pagamento di €. 4.584,00, per ratei maturati,
nonché € 3.500,00 per quelli maturandi alla data dell’esame, € 51,84 per spese viaggi, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha allegato copia dell’accordo economico sottoscritto in data 20/08/2009, con la Società A.S.D. Citta di Meda 1913, con la quale la stessa si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 11.500,00 , per la conduzione tecnica della squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.-F.I.G.C. con ratei aventi le scadenze al:
1°= 10/10/2009 di € 2.500,00; 2°= 10/01/2010 di € 2.500,00; 3°= 10/03/2010 di € 3.000,00; 4°=
10/05/2010 di € 3.500,00. Il ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso copia della richiesta di emissione tessera di Tecnico, stagione 2009/2010, lettera di esonero, del 5/10/2009, a partire dal 28/09/2009, e lettera del 5/10/2009, inviata a mezzo fax, con la quale ha contestato l’esonero, richiedendo che tale esonero vengo riproposto come previsto dalla normativa, nonché la cartina indicante la distanza chilometrica dalla sua abitazione al campo di calcio ed il prezziario contenente il costo della benzina del momento. In data 12/10/2009,in risposta alla nota del 5/10/2009 dell’allenatore,la società convenuta ha comunicato di aver provveduto a regolarizzare l’esonero come previsto dalle disposizioni Federali. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 6/04/2010, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha contro dedotto. Il Comitato Regionale di Lombardia della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Collegio ha comunicato l’avvenuto deposito del contratto stipulato tra le parti in causa.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene il ricorso meritevole di parziale
accoglimento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa del ricorrente per le rate scadute,valutato anche l’omissivo comportamento della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha contro dedotto alla domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. CITTA’ DI
MEDA 1913 di corrispondere all’allenatore SAVI Roberto la somma di €. 4.584,00 richiesti alla
data della ricorso, nonché di € 51,84 per spese di viaggi,oltre ad € 40,00 per interessi
equitativamente calcolati per un totale di € 4.675,84. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il ricorrente dovrà richiedere con ulteriore ricorso il rateo in scadenza al 10/05/2010,qualora non pagato. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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