F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA:all. Giuseppe FALCONE / U.S. ERCHIE A.S.D. (139/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA:all. Giuseppe FALCONE / U.S. ERCHIE A.S.D. (139/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 17/03/2010, l’allenatore di Base Giuseppe FALCONE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della U.S. ERCHIE A.S.D., il pagamento della somma residua complessiva di €. 3.000,00, su quella maggiore di € 7.500,00 quale saldo del premio di tesseramento come pattuito nella’accordo sottoscritto dalle parti il 13/07/2009, per la stagione sportiva 2009/2010, per il campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Puglia. Il ricorrente comunicava, altresì, che in data 6/12/2009, aveva interrotto il rapporto con la Società Erchie perché esonerato. La Società convenuta, invitata alle controdeduzioni da parte del Segretario di questo Collegio faceva pervenire le proprie osservazioni con nota del 17/04/2010. In esse affermava che il ricorrente non è stato mai tesserato con la U.S. ERCHIE A.S.D. in quanto il tesseramento inviato al Settore Tecnico non è mai stato ratificato poiché questi non aveva versato la tassa di iscrizione. Il ricorrente, continuava la Società convenuta, pur avendo più volte sollecitato il Falcone ad aggiornare l’iscrizione annuale all’Albo dei Tecnici non vi provvedeva. Pertanto, dopo le tante insistenze senza alcun riscontro, è stata costretta a tesserare un altro allenatore per essere in regola nei confronti degli Organi Federali; inoltre, circa la richiesta economica indicata nel contratto comunicava che la cifra pattuita è complessiva e, pertanto, non è legittima la pretesa di aggiungere ai 7.500,00 euro indicati in contratto la cifra di € 4.500,00 richiesti come rimborso spese. Comunicava, infine, che all’atto della firma sono stati pagati € 3.000,00 dei quali 2.250,00 in contanti ed un assegno di € 750,00 di cui viene indicato il n. 0100179455; successivamente sono stati dati i seguenti assegni: 1- assegno di € 650,00 della Cassa Cooperativo di Erchie n. 0100188245 il 18/09/2009; 2- assegno di € 600,00 della cra di Erchie n. 0100188250 emesso il 16/11/2009; 3- assegno di € 500,00 della cra di Erchie n. 0100192214 emesso il 16/11/2009. Il totale complessivo pagato è di € 4.750,00 come dichiarato dal Falcone. Considerato che il tesseramento non è stato ratificato dal Settore Tecnico per mancanze del ricorrente la convenuta richiedeva la restituzione di tutta la cifra versata poiché è stata costretta a pagare altro allenatore. A tali osservazioni nulla faceva pervenire il ricorrente. Il Comitato Regionale di Puglia della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Collegio ha comunicato l’avvenuto deposito del contratto stipulato tra le parti in causa nonché la richiesta di tesseramento, inviando copia. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Il mancato tesseramento del Falcone da parte del Settore Tecnico non può far venir meno il contenuto dell’accordo sottoscritto tra le parti. La Società Erchie avrebbe dovuto contestare al ricorrente il non tesseramento da parte del Settore Tecnico e, quindi, attivare le procedure per tale evento con gli Organo competenti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S. ERCHIE A.S.D. di corrispondere all’allenatore FALCONE Giuseppe la somma di €. 2.750,00 a saldo delle sue spettanze, oltre ad € 15,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 2.765,00. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it