F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Augusto ONORATI / A.S.D. MAST FAVIGNANA ( 140/90 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Augusto ONORATI / A.S.D. MAST FAVIGNANA ( 140/90 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sergio FINCATTI L’allenatore di base Augusto ONORATI ricorre in data 27 marzo 2010 avverso l’A.S.D. MAST FAVIGNANA richiedendo il pagamento di € 2.250,00. In realtà il contratto stipulato con la società prevedeva un compenso di € 3.000,00 ripartito in quattro rate per la stagione sportiva 2009/2010, con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2009 € 750,00; 31 dicembre 2009 € 750,00; 28 febbraio 2010 € 750,00; 30 aprile 2010 € 750,00= Richiede inoltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Successivamente in data 30 marzo 2010 l’allenatore fornisce una precisazione asserendo di aver ricevuto un acconto di 500,00= In data 3 maggio 2010 l’allenatore fa pervenire ancora al Collegio un’integrazione al ricorso presentato, chiedendo il pagamento dell’ultima rata del 30.04.2010 di € 750,00 non ancora scaduta. La società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato che nei confronti dell’allenatore di base signor Augusto ONORATI la A.S.D. MAST FAVIGNANA nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante è legittima. La domanda appare pertanto parzialmente fondata e meritevole di accoglimento limitatamente ad € 2.500,00. Tale cifra è il risultato di quanto previsto dal contratto sottoscritto e depositato ( € 3.000,00) e quanto ricevuto in acconto ( € 500,00). P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente(rispetto alla richiesta iniziale)il ricorso proposto dall’allenatore di base Augusto ONORATI e fa obbligo all’A.S.D. MAST FAVIGNANA di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 2.500,00, a titolo di compenso relativo alla stagione sportiva 2009/2010, oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 70,00, per un ammontare complessivo di € 2.570,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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