F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA : all. Stefano SPERDUTI / A.S. VALLECORSA (145/90) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA : all. Stefano SPERDUTI / A.S. VALLECORSA
(145/90)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso sottoscritto l’8/04/2010 il Sig. Stefano Sperduti allenatore di base iscritto nei ruoli del
S.T.F., ha adito questo Collegio affinché ponga l’obbligo alla convenuta A.S. Vallecorsa,che
gli aveva affidato, per l’annata calcistica 2008/2009, la conduzione tecnica della prima squadra
nel campionato di promozione regionale laziale di corrispondergli il saldo del premio tesseramento
annuale stabilito nel contratto pari ad euro 7000,00 (settemila/00) da pagarsi in sette rate di euro
(1000,00 mille/00), alle seguenti scadenze:
30/11/2008; 30/12/2008; 30/01/2009; 30/02/2009; 30/03/2009; 30/04/2009; 30/05/2009.
Il signor Sperduti, dichiara di aver ricevuto la somma di euro 2646,00 e di essere stato esonerato in
data 16/02/2009. Il 23/02/2009, inviava alla società e agli organi competenti la racc. con la presa d’atto d’esonero. Quanto sopra premesso con il presente reclamo l’allenatore chiede a questo Collegio di porre l’obbligo alla Società A.S. Vallecorsa al pagamento residuo di euro 4354,00 , oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
L’istante, a sostegno della propria richiesta, ha prodotto tra l’altro, copia dell’accordo economico, di
cui è stato riscontrato, a cura della Segreteria di questo Collegio, l’avvenuto deposito il 25/10/2008
presso il Comitato Regionale L.N.D. Lazio e copia della racc. inviata alla A.S. VALLECORSA.
La Società convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni,
non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa. La domanda appare dunque fondata e meritevole di accoglimento, alla luce delle prove prodotte dal l’allenatore e del comportamento omissivo della A.S. Vallecorsa nei confronti del Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie il ricorso e pone l’obbligo alla
A.S. Vallecorsa di corrispondere al signor Stefano Sperduti la somma di euro 4354,00
(quattromilatrecentocinquantaquattro/00) oltre gli interessi, al tasso legale, decorrenti dal
30/06/2009 fino alla datadell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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