F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA:all. Massimo BAGGIANI / A.S.D. BAGNOREGIO ( 148/90 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA:all. Massimo BAGGIANI / A.S.D. BAGNOREGIO ( 148/90 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS L’allenatore di Base Massimo BAGGIANI, iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., ricorre avverso la società A.S.D. BAGNOREGIO, esponendo che con scrittura datata 28.08.2008 la medesima società si era impegnata a corrispondergli otto rate da € 900,00 con cadenza mensile da settembre 2008 ad aprile 2009 in complessivi € 7.200,00 per la stagione sportiva 2008/2009; considerato che egli ha percepito la somma totale di € 3.600,00 per le mensilità da settembre a dicembre 2008, richiede il pagamento relativo alle rate scadute da gennaio ad aprile 2009, per complessivi € 3.600,00, La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 148/90 del 9.06.2010 da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore dilettante signor Massimo BAGGIANI la A.S.D. BAGNOREGIO nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante è legittima; la domanda appare pertanto totalmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto concerne l’obbligo della Società di corrispondere all’allenatore il residuo del rimborso annuo a titolo di premio di tesseramento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie totalmente il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Massimo BAGGIANI e fa obbligo all’A.S.D. BAGNOREGIO di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.600,00, a titolo di compenso relativo alla stagione sportiva 2008/2009, oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 90,00, per un ammontare complessivo di € 3.690,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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