F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Camillo BUGNOLO / A.S.D. CERANO CALCIO O.T. (152 / 90) ARBITRI:sigg. Mauro DALL’ AGLIO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010
VERTENZA: all. Camillo BUGNOLO / A.S.D. CERANO CALCIO O.T.
(152 / 90)
ARBITRI:sigg. Mauro DALL' AGLIO e Cesare DOBICI
Con ricorso del 26/04/2010, l'allenatore di Base UEFA B Bugnolo Camillo iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C. adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venga riconosciuto, da
parte della A.S.D. CERANO CALCIO O.T. partecipante nella stagione sportiva 2008/2009 al
Campionato Regionale di Promozione Piemonte Girone A. il pagamento di € 4.850.00 , oltre agli
interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,a saldo
dell'accordo stipulato tra le parti il 3/09/2008 e regolarmente depositato presso il C.R. Piemonte
assieme alla richiesta emissione tessera di tecnico da parte della Società con raccomandata del
26/09/2008.La scrittura privata redatta tra le parti prevedeva un premio/rimborso complessivo di €
10.000.00 (diecimila).Il tecnico dichiarava di essere stato esonerato con lettera del 26/02/2009 e di
rimanere a disposizione della A.S.D. CERANO CALCIO O.T. sino al termine della stagione
2008/2009 e di aver ricevuto sino alla data dell’esonero un totale di € 5.000.00. La Società
ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio ad inviare le proprie controdeduzioni alla
richiesta dell’allenatore, nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta e
considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. CERANO CALCIO O.T. di
corrispondere all’allenatore Camillo Bugnolo la somma di € 4.500.00 a saldo di quanto pattuito per
la stagione sportiva 2008/2009 oltre ad € 143,75 per interessi equitativamente calcolati per un totale
di € 4.643,75 Nulla è dovuto per il danno derivante da svalutazione monetaria in mancanza di prova dello stesso,come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità,tutele e
sanziono previste dalle disposizioni dell’art.94 ter.comma13 delle NOIF e collegato art.8 comma15
del C.G.S.
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