F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Stefano DALLA COSTA / Pol. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. (101/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Stefano DALLA COSTA / Pol. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. (101/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 4/01/2010, l’allenatore di Base DALLA COSTA Stefano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di €. 1.320,00, relative alle rate scadute il 31/10/2009, 31/11/2009, quota parte del premio di tesseramento, oltre gli interessi legali e svalutazione monetaria ed il soddisfacimento di ogni eventuale ed ulteriore occorrenda da parte della NUOVA CAMPOBASSO CALCIO s.r.l., per la stagione sportiva 2009/2010. Il ricorrente allegava al ricorso copia dell’accordo sottoscritto con la Nuova Campobasso Calcio s.r.l. in data 1/07/2009, in cui veniva stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^ squadra,partecipante al Campionato di Serie D, Interregionale, la stessa riconosceva un premio di tesseramento di € 12.000,00, da corrispondere in 10 rate di € 1.200,00 cadauna, a partire dal 30/09/2009 e fino al 30/06/2010, oltre al rimborso spese per viaggi. Comunicava, altresì, di essere stato esonerato con formale lettera del 9/11/2009. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 9/02/2010, dalla Segreteria di questo Collegio, faceva pervenire le proprie osservazioni con comunicazione del 22/02/2010. In essa la stessa comunicava di aver corrisposto al ricorrente la somma “di € 2.280,00 a fronte dell’accordo economico di € 12.000,00, con due assegni di cui il primo di € 1.200,00 ed il secondo di € 1.080,00, precisando che l’assegno di € 1.080,00 non è imputabile a rimborso spese (comma 2/B dell’accordo economico), in quanto nessuna spesa è stata autorizzata dalla Società oltre all’importo previsto in contratto”. Il Comitato Interregionale di Serie D, in data 31/03/2010, a seguito di richiesta del 25/03/2010, da parte della Segreteria di questo Collegio, ha comunicato l’avvenuto deposito dell’accordo economico stipulato dalle parti in causa, in data 4/09/2009, inviandone copia. Successivamente, con ricorsi del 2/03/2010, 3/05/2010 e 1/07/2010, l’allenatore Dalla Costa Stefano ha fatto richiesta degli altri ulteriori ratei scaduti per un totale di € 8.400,00, oltre ad interessi legali e svalutazione monetaria ed ulteriore occorrenda. Avverso questi ricorsi proposti dal ricorrente e regolarmente notificati alla Società Nuovo Campobasso s.r.l., nulla è pervenuto come osservazioni da quest’ultima. I ricorsi proposti sono da accogliere. Infatti, spettano i ratei scaduti così come previsti nell’accordo economico sottoscritto dalle parti, pari ad € 9.720,00 Nulla è dovuto per rimborso spese viaggi che, seppur indicato al punto 2/B dell’accordo economico, non sono stato richiesto e documentato. Pertanto, questo Collegio accoglie i ricorsi proposti in tempi diversi dall’allenatore Dalla Costa. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie i ricorsi e dichiara l’obbligo del NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l. di corrispondere all’allenatore DALLA COSTA Stefano la somma di € 9.720,00, a conguaglio di quanto stabilito in accordo, per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.770,00. Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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