F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Maurizio MUSUMECI / A.S.D. TAORMINA (102/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Maurizio MUSUMECI / A.S.D. TAORMINA (102/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorsi del 4/01/2010 e 31/03/2010, l’avv. Marco Sabato legale dell’allenatore di Base Maurizio Musumeci, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. TAORMINA, il pagamento di €. 8.500,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Nei ricorsi il legale rappresentante dell’allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 2/08/2009, la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 8.500,00 , da pagarsi in 4 rate mensili di cui le prime tre di €. 2.000,00, aventi scadenze al 30 ottobre e 31 dicembre 2009, mentre l’ultima, avente scadenza al 30/03/2010, di € 2.500,00, ha comunicato l’esonero dello stesso avvenuto a mezzo telegramma del 2/10/2009. Inoltre, ha allegato un sollecito di pagamento spedito alla Società in data 13 novembre 2009. Il ricorrente, infine, ha chiesto la nomina di un proprio Arbitro, incluso nell’apposito elenco Federale, per la sua partecipazione alla riunione di questa Collegio quando verrà discussa la vertenza in argomento. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del 25/03/2010, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato, nonché copia della richiesta emissione tessera di tecnico, datato 12/09/2009. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 9/02/2009, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha contro dedotto. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta e considerato che : a- la designazione degli Arbitri spetta esclusivamente al Collegio Arbitrale in quanto quest’ultimo è un Organo presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituita dalla Presidenza Federale a norma dell’art. 4, comma 5 della Legge n.91 del marzo 1981, ed è composta da elementi nominati per ogni stagione sportiva, rispettivamente della Lega Nazionale e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio affinché gli stessi rappresentino e tutelino i diritti dei propri associati,pertanto non si può aderire alla scelta di un arbitro: b-nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. c- ritiene i ricorsi meritevoli di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie i ricorsi del 4/01 e 31/03/2010 e dichiara l’obbligo della A.S.D. TAORMINA di corrispondere all’allenatore MUSUMECI Maurizio la complessiva somma di €. 8.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2009/2010 oltre ad €. 30,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 8.530,00. Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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