F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Emidio Tony SABATELLI / MORRO D’ORO CALCIO srl ( 121/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Virgilio PALOTTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 61 del 07/10/2010 VERTENZA: all. Emidio Tony SABATELLI / MORRO D’ORO CALCIO srl ( 121/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Virgilio PALOTTA Con ricorso del 12 febbraio 2010 l’Avv. Aurora Lucia Corazzini legale dell’allenatore dilettante signor Emidio Tony Sabatelli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito ha prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Morro d’Oro Calcio S.r.l., militante nel campionato di Serie D, girone F nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il legale precisa che, con regolare scrittura privata del 22 settembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in dieci rate mensili da € 750,00 da settembre 2009 a giugno 2010. Nel ricorso viene precisato che l’allenatore è stato esonerato, con regolare comunicazione scritta, in data 9 novembre 2009 e che la società non ha dato seguito ai numerosi inviti del signor Sabatelli di rispettare gli “accordi scritti”. Con il reclamo in esame, il legale del signor Emidio Tony Sabatelli, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Morro d’Oro Calcio S.r.l. di corrispondere all’allenatore il saldo di quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 5.134,00 cinquemilacentotrentaquattro/00) composta da € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio scadute alla data del ricorso ed € 1.384,00 (milletrecentoottantaquattro/00) a titolo di rimborso spese di cui allega i giustificativi ma per soli € 254,00 (duecentocinquantaquattro/00) oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Interregionale, su richiesta del 25 marzo 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 31 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata 23 marzo 2010, ricevuta il 26 successivo, ha invitato la Morro d’Oro Calcio S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.Il legale dell’allenatore Avv. Aurora Lucia Corazzini con sua del 10 maggio 2010 ha integrato la richiesta iniziale del ricorso di ulteriori € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) a fronte delle rate di febbraio, marzo ed aprile 2010 scadute e non pagate dalla società. Di conseguenza la richiesta globale allo stato ammonta ad € 7.384,00 (settemilatrecentoottantaquattro/00). Con successiva raccomandata del 1° luglio 2010 il legale richiede anche le rate di maggio e giugno 2010 per ulteriori € 1.500,00 (millecinquecento/00) portando così la richiesta definitiva ad € 8.884,00 (ottomilaottocentoottantaquattro/00). La Morro d’Oro Calcio S.r.l. nulla ha ritenuto di contro dedurre. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso manca della sottoscrizione dell’istante per cui, come da costante giurisprudenza di questo Collegio, lo stesso è da ritenere inammissibile non essendo previsto innanzi a questa giurisdizione l’istituto della rappresentanza processuale come già affermato con precedente delibera della Corte di Giustizia Federale. Ne consegue che la semplice apposizione della firma per la procura “ad litem”, anche in calce all’atto stesso, non sana tale inconveniente per cui il ricorso è da ritenere comunque inammissibile P.Q.M. il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il presente ricorso. La presente delibera è inappellabile.
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