F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Diego ZANIN / U.S. CITTA’ di JESOLO srl ( 81/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Diego ZANIN / U.S. CITTA’ di JESOLO srl ( 81/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Zanin Diego, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 222009, assistito dallo studio legale Grassani Urbinati e Associati, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 3780,88 (tremilasettecentottanta/88) oltre interessi, nei confronti della U.S. Città di Jesolo, partecipante al campionato di Serie “D” stagione sportiva 20082009 come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1°72008 e regolarmente depositata presso la L.N.D. Lo Zanin Diego comunicava di essere stato esonerato con lettera della società il 1692008. La Segreteria di questo Collegio con racc.te dell’1139 e 1732009 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al Comitato Interregionale la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. La società U.S. Città di Jesolo, in data 1932009, assistita dallo studio legale avv. Marco Campadello, inviava le proprie controdeduzioni a questo Collegio dichiarando” di avere saldato di ogni spettanza allo Zanin Diego ”allegando copie di quietanze liberatorie e -Certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta- (art 4 comma 6-ter DPR 32298). Il 2739 l’allenatore rispondeva smentendo quanto dichiarato dalla società che a sua volta il 949 confermava quanto precedentemente dichiarato. In risposta a tale conferma il 2949 l’allenatore non solo ribadiva la richiesta delle proprie spettanze ma affermava che le firme apposte sulle quietanza liberatorie erano false. Alla luce delle evidenti contraddizioni delle tesi sostenute, questo Collegio il 27102009 inviava gli atti alla Procura Federale richiedendo “particolare riguardo all’accertamento della veridicità delle firme sulle ricevute prodotte dalla Società e contestate dall’allenatore”. In data 16122009 la Procura Federale faceva pervenire a questo Collegio, ampia - Relazione – Esame della documentazione con attività d’indagine- e -Sintesi riassuntiva dell’attività. In quest’ultima al punto a) si evinceva che l’allenatore Zanin Diego ha riconosciuto con la quasi completa certezza e senza alcun minimo dubbio le firme apposte sulle ricevute prodotte dalla Società USD Città di Jesolo srl datati 30 settembre e 13 ottobre 2008 affermando “di non aver percepito quanto dimostrato dalla Società in quanto avendo firmato precedentemente ricevute in bianco per i rimborsi avuti nella stagione 20072008, la stessa li ha utilizzati per dimostrare pagamenti mai effettuati inerenti la stagione 20082009”. Il 24 luglio 2010 le parti, assistite dai propri legali, sono state convocate in audizione da questo Collegio e in questa occasione confermavano quanto precedentemente sostenuto in fase istruttoria, per cui il Collegio, trattenendo la controversia in decisione, dava loro termine di gg. 15 per note difensive conclusionali che entrambe le parti hanno fatto pervenire in data 2672010 e 882010 sostenendo e confermando le proprie tesi di accoglimento e di rigetto del presente ricorso. Alla luce di quanto accertato e verificato questo Collegio, dovendo soltanto decidere e non essendo fornito di poteri inquirenti e avuta conferma che le quietanze liberatorie, per stessa ammissione dello Zanin Diego, sono a firma apogrifa dello stesso e si riferiscono alla vigenza del rapporto intercorso tra le parti quale allenatore della USD Citta di Jesolo srl stagione 20082009, non può che ritenere valide le quietanza liberatorie presentate dalla Società P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore Zanin Diego nei confronti della società USD Città di Jesolo srl. La presente delibera è inappellabile.
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