F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83 del 02.05.2011 (331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ERNESTO FOGLIA, FEDERICO SPALLANZANI, MARIO GHIACCI, MARCO PECORARO SCANIO e FERNANDO DE NAPOLI (Fallimento Società AC Reggiana Spa) • (nota N°. 5693/098pf05-06/AM/ma del 21.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83 del 02.05.2011 (331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ERNESTO FOGLIA, FEDERICO SPALLANZANI, MARIO GHIACCI, MARCO PECORARO SCANIO e FERNANDO DE NAPOLI (Fallimento Società AC Reggiana Spa) • (nota N°. 5693/098pf05-06/AM/ma del 21.2.2011). Visti gli atti, letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 febbraio 2011 nei confronti di ▪ Foglia Ernesto (già Liquidatore, Amministratore delegato della AC Reggiana Spa); ▪ Spallanzani Federico (già Presidente del Consiglio di Amministrazione della AC Reggiana Spa); ▪ Ghiacci Mario (già Consigliere di Amministrazione della A.C. Reggiana Spa); ▪ Pecoraro Scanio Marco (già Consigliere di Amministrazione della AC Reggiana Spa); ▪ De Napoli Fernando (già Consigliere di Amministrazione della AC Reggiana Spa); per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., avendo i predetti ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, le cariche sociali della Società AC Reggiana Spa. Stralciata preliminarmente la posizione del Sig. Marco Pecoraro Scanio per difetto di notifica e disposta la trasmissione degli atti nuovamente alla Procura federale; letta la memoria depositata in giudizio dal Sig. Federico Spallanzani con la quale il soggetto deferito eccepisce di non aver ricoperto alcun ruolo gestionale nella Società e di essere stato assolto dal Tribunale penale proprio per tale ragione e pertanto chiede di essere prosciolto da ogni imputazione; letta la memoria depositata in giudizio dal Sig. Mario Ghiacci con la quale il soggetto deferito formula una eccezione preliminare diretta all’accertamento della decadenza della inchiesta condotta dalla Procura federale per decorrenza dei termini mentre nel merito rileva l’assoluta estraneità da ogni potere gestionale della Società tant’è che il soggetto deferito non è nemmeno stato rinviato a giudizio dal Giudice penale proprio in considerazione della assenza da ogni iniziativa che abbia portato al fallimento della Reggiana Calcio; rilevato che gli altri soggetti deferiti Ernesto Foglia e Fernando De Napoli non hanno depositato alcuna memoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano la quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • Ernesto Foglia. Inibizione per anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 CGS; • Federico Spallanzani: inibizione per anni 3 (tre); • Mario Ghiacci: inibizione per anni 1 (uno); • Fernando De Napoli: inibizione per anni 1 (uno). Ascoltato il Sig. Mario Ghiacci, assistito dal proprio legale, il quale ha insistito per la propria estraneità alle vicende fallimentari della AC Reggiana Spa; preso atto della assenza di tutti gli altri soggetti deferiti all’odierna riunione. Rilevato che, alla luce dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale federale, vanno esaminate singolarmente tutte le posizioni dei soggetti deferiti coinvolti nel fallimento della AC Reggiana. Considerato in via preliminare che non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del Ghiacci giacchè l’inchiesta, come risulta dagli atti del giudizio, risulta aperta e conclusa nei termini previsti dalla vigente normativa federale. Ritenuto che da una attenta lettura degli atti del giudizio il maggiore responsabile del fallimento della AC Reggiana appare il Sig. Ernesto Foglia che, non solo ha ricoperto per lungo tempo cariche rappresentative ed esercitato poteri gestionali della Società, con una presenza attiva che traspare da tutta la documentazione agli atti, ma è anche il soggetto che ha ritenuto di patteggiare la propria pena dinanzi al Giudice penale accollandosi ogni responsabilità in ordine al crack della AC Reggiana. Valutata la posizione del Foglia va accolta la richiesta della Procura federale per la sanzione della inibizione per anni cinque ed anche per la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC in considerazione della gravità dei comportamenti tenuti nel corso del tempo. Approfondita la presenza dello Spallanzani nelle vicende della AC Reggiana, se da una parte va considerata la modesta partecipazione alla gestione societaria del soggetto deferito e l’assoluzione da ogni imputazione intervenuta dinanzi al Giudice penale dall’altra non può non essere tenuta in considerazione la presenza in ruoli oltremodo rappresentativi per circa tre anni prima come vice presidente (all’epoca della Presidenza Cimurri) e poi come Presidente con inevitabile partecipazione a tutte le vicende societarie; considerata tale presenza rappresentativa e la partecipazione attiva in assemblee che hanno avuto grande rilevanza nella fase delicata che ha portato al fallimento della AC Reggiana appare equo irrogare la sanzione della inibizione per anni uno. Valutata, invece, la modestissima partecipazione alle vicende della AC Reggiana del Sig. Mario Ghiacci che, pur rivestendo la carica di consigliere, non risulta aver mai ricevuto deleghe per poteri gestionali e non aver mai concorso in determinazioni rilevanti per la Società stessa ed anche in considerazione del fatto che il Ghiacci non è stato citato in giudizio nel processo penale in cui erano stati evocati vari dirigenti, appare logico prosciogliere lo stesso da ogni imputazione. Preso atto delle considerazioni svolte in favore del Sig. Mario Ghiacci, le stesse sembrano potersi formulare per il Sig. Fernando De Napoli che avendo avuto un ruolo prettamente sportivo senza alcuna partecipazione attiva nella gestione amministrativa della Società, può essere prosciolto da ogni imputazione; P.Q.M. in parziale accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni: inibizione per anni 5 (cinque) e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al Sig. Ernesto Foglia; inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Federico Spallanzani; proscioglie da ogni imputazione il Sig. Mario Ghiacci ed il Sig. Fernando De Napoli. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per la posizione relativa al Sig. Marco Pecoraro Scanio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it