F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società AC Bellaria Igea Marina Srl) EDELLA SOCIETÁ AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota N°. 7656/1487pf09-10/ AM/ma del 15.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011
(447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società AC Bellaria Igea Marina Srl) EDELLA SOCIETÁ AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota N°. 7656/1487pf09-10/ AM/ma del 15.4.2011).
Il Deferimento Con atto del 15 aprile 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:
▪ il Sig. Sauro Nicolini, amministratore unico della AC Bellaria Igea Marina Srl;
▪ la AC Bellaria Igea Marina Srl;
per rispondere: Sauro Nicolini, all’epoca dei fatti amministratore unico della AC Bellaria lgea Marina Srl, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), e 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento di quanto stabilito con decisione della C.G.F. di cui al CU. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009; la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Amministratore unico. L’istruttoria veniva avviata dalla Procura a seguito della mancata ottemperanza da parte della AC Bellaria Igea Marina Srl alla decisione della C.G.F. di cui al C.U. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009 con la quale veniva respinto il reclamo del Bellaria avverso la decisione della C.V.E. di condanna della Società deferita a corrispondere in favore della Virtus Castelfranco Calcio il premio di addestramento e formazione tecnica del calciatore Mezgour Adil quantificato in euro 20.800,00. Nel corso dell’istruttoria la Procura procedeva all’audizione dei dirigenti della Società Nicolini Sauro e Elisa Tassinari, i quali esponevano che il pagamento non era stato disposto: - per la mancanza di fissazione dì un termine perentorio scritto entro iI quale dare esecuzione al pagamento; - per l’intendimento di posticipare il pagamento alla avvenuta definizione della controversia sorta tra Virtus Castelfranco e Lega PRO sull’interpretazione del disposto dei comma 3 dell’art. 99 NOIF, in merito al pagamento ad opera della Lega per conto del debitore; - in attesa che intervenisse una modifica regolamentare al contenuto delle NOIF atta a rendere inefficace l’obbligazione sorta e sancita giudizialmente di pagare la somma di euro 20.800 alla Virtus Castelfranco; I soggetti deferiti si difendevano depositando memoria. Alla riunione del 4 maggio 2011 sono comparsi il rappresentante della Procura federale e per i soggetti deferiti gli avv.ti Miranda e Giannichedda. Il primo ha chiesto le sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Sauro Nicolini e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la AC Bellaria Igea Marina Srl ed invece la difesa dei deferiti ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di una sanzione solo economica per entrambi gli assistiti. Motivazione della decisione La Commissione rileva che effettivamente sono trascorsi più di 30 giorni dalla decisione della C.G.F. di cui al C.U. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009 concessi alla parte soccombente ai sensi dell’art. 8, comma 15 del CGS per effettuare il pagamento. Dai documenti prodotti in riunione il pagamento risulta, infatti, essere stato effettuato in data 6-7 luglio 2010 e, dunque, ben dieci mesi dopo la predetta decisione della C.G.F., senza che i deferiti abbiano addotto valide giustificazioni del ritardo. Ne consegue a carico di Sauro Nicolini, all’epoca dei fatti amministratore unico della AC Bellaria lgea Marina Srl, la violazione dell’art. 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento di quanto stabilito con decisione della C.G.F. di cui al CU. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009. Alla responsabilità del tesserato consegue quella diretta della Società, non ritenendo i fatti di tale gravità da giustificare, nel caso di specie, la sanzione della penalizzazione ai danni della AC Bellaria Igea Marina Srl. Il dispositivo Pertanto la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Sauro Nicolini;
▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società AC Bellaria Igea Marina Srl;
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