F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO PISANELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD MF Siracusa C/5) ▪ (nota N°. 4920/1461 pf09-10/GT/dl del 25.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO PISANELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD MF Siracusa C/5) ▪ (nota N°. 4920/1461 pf09-10/GT/dl del 25.1.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di anni 3 (tre) in danno del Sig. Fabio Pisanello, osserva quanto segue: Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il soggetto indicati in epigrafe per non aver provveduto il Pisanello entro i termini di rito al pagamento nei confronti del calciatore Alberto Sottile, delle somme accertate con decisione della C.A.E. del 30 giugno 2009. Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato l’assunto accusatorio della Procura. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) al Sig. Fabio Pisanello.
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