F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (312) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO PISANELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD MF Siracusa C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD MF SIRACUSA C/5 ▪ (nota N°. 4988/1437 pf09-10/AM/ma del 26.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (312) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO PISANELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD MF Siracusa C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD MF SIRACUSA C/5 ▪ (nota N°. 4988/1437 pf09-10/AM/ma del 26.1.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Fabio Pisanello, nonché per la Società ASD MF Siracusa C/5, la penalizzazione di 1 (uno) punto, osserva quanto segue: Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per non aver provveduto il Pisanello entro i termini di rito al pagamento nei confronti del calciatore Cesar Anderson Barboza, delle somme accertate con decisione della C.A.E. del 30 giugno 2009, la Società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato l’assunto accusatorio della Procura. Si Rileva tuttavia che la Società ASD MF Siracusa C/5 è stata dichiarata inattiva,giusto provvedimento del 19 marzo 2010, con conseguente revoca dell’affiliazione del 30 giugno 2010; pertanto essa Società non risulta attualmente più soggetta agli Organi di giustizia sportiva P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Fabio Pisanello. Dichiara il non luogo a provvedere nei confronti della Società ASD MF Siracusa C/5.
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