F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (392) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ARMANI (Presidente della Società Pisa Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÁ PISA CALCIO FEMMINILE ▪ (nota N°. 7161/1149 pf09-10/GR/mg del 31.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011
(392) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ARMANI (Presidente della Società Pisa Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÁ PISA CALCIO FEMMINILE ▪ (nota N°. 7161/1149 pf09-10/GR/mg del 31.3.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) per il Signor Maurizio Armani oltre all’ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) in danno della Società Pisa Calcio Femminile; nessuno è presente per le parti deferite; osserva quanto segue. Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Signor Maurizio Armani, nella qualità in rubrica, e la Società Pisa Calcio Femminile, per rispondere, rispettivamente: il Signor Armani,
▪ della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, NOIF e all’art. 31 del C.U. Divisione Calcio Femminile N°. 1 SS 2009- 2010 del 3.07.2009, per aver disatteso l’obbligo di depositare gli accordi economici per la SS 2009-2010 per n. 3 atlete (Calvanese Beatrice, Pelella Ilaria e Rebecchi Veronica), tutte regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2009/2010; la Società,
▪ a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto come in appresso specificato. Le circostanze ascritte al Signori Maurizio Armani risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto imposto dalla normativa di riferimento. Rileva che le norme richiamate in rubrica impongono alle Società di depositare l’accordo economico entro il 15° giorno dalla sua sottoscrizione e che tale omissione integra la violazione degli artt. 1 e 10 del CGS. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Armani Maurizio, mesi 1 (uno) di inibizione;
▪ alla Società Pisa Calcio Femminile, l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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