F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl), NICOLA DAL BOSCO (calciatore tesserato attualmente per la Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 7653/1217 pf10-11/AM/ma del 15.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 0.05.2011 (448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl), NICOLA DAL BOSCO (calciatore tesserato attualmente per la Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 7653/1217 pf10-11/AM/ma del 15.4.2011). Il Deferimento Con atto del 15 aprile 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: ▪ il Sig. Siro Marrocu, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl; ▪ la Società Villacidrese Calcio Srl; ▪ il calciatore Nicola dal Bosco, per rispondere: il Sig. Siro Marrocu della violazione dell’art. 1 del CGS vigente, in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS, in quanto, pur essendo inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società fino al 3.5.2012 (come da C.U. 26/CDN) sottoscriveva con il calciatore Nicola Dal Bosco il contratto economico del 18.12.2010; il Sig. Nicola Dal Bosco, calciatore attualmente tesserato per la Società Villacidrese Calcio Srl, della violazione dell’art. 1, in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS in quanto pur essendo a conoscenza, anche ai sensi dell’art. 2, comma 3, del CGS, del provvedimento sanzionatorio preso a carico del Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, a seguito della decisione della Commissione disciplinare nazionale comunicata con la predetta C.U. 26/CDN, sottoscriveva con il Sig. Siro Marrocu il contratto economico datato 18.12.2010; la Società Villacidrese Calcio Srl ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite emergeva che in data 18.12.2010 il Sig. Siro Marrocu, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio, aveva sottoscritto un contratto economico con il calciatore Nicola Dal Bosco pur essendo stato egli inibito dalla svolgimento di qualsiasi attività Federale fino al 3.5.2012 per effetto della decisione della Commissione nazionale disciplinare comunicata con C.U. 26/CDN. Nel corso dell’istruttoria, a supporto della medesima, la Lega italiana calcio professionistico comunicava alla Procura di aver dichiarato nullo in data 15.3.11 il predetto contratto economico perché sottoscritto da soggetto inibito. Non si difendevano i soggetti deferiti. Alla riunione del 4 maggio 2011 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: • inibizione per mesi 6 (sei) per il Sig. Marrocu; • squalifica per 3 (tre) giornate in gare ufficiali per il Sig. Dal Bosco oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); • ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl. Nessuno è presente per le parti deferite. I motivi della decisione Dal contratto in atti risulta che in data 18.12.2010 il Sig. Siro Marrocu, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio, ha sottoscritto un contratto di tesseramento per l’anno 2010/2011 con il calciatore Nicola Dal Bosco. Il predetto contratto risulta esser stato sottoscritto durante il periodo nel quale il Sig. Siro Marrocu era sottoposto ad inibizione dallo svolgimento di qualsiasi carica in ambito Federale per effetto della decisione della Commissione disciplinare nazionale comunicata con C.U. 26/CDN, anch’essa in atti (che ha applicato la sanzione dell’inibizione al predetto Marrocu sino al 3.5.2012). Ne discende che il Sig. Marrocu ha violato l’art. 22, comma 8 del CGS, il quale vieta ai dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a termine di svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia stata scontata la sanzione. Parimenti ne consegue che il Sig. Nicola Dal Bosco ha violato l’art. 10, comma 1, del C.G.S. perché, pur essendo a conoscenza della sanzione dell’inibizione ai sensi dell’art. 2, comma 3, ha sottoscritto un contratto economico con soggetto inibito a svolgere tale attività. Ne consegue, infine, la responsabilità della Società Villacidrese Calcio Srl ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, per responsabilità diretta del comportamento ascritto ai propri tesserati Il dispositivo Pertanto la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Siro Marrocu; ▪ squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per il Sig. Nicola Dal Bosco; ▪ ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl;
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