F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 05.05.2011 (305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (Fallimento Società Treviso FC 1993 Srl) • (nota N°. 5072/958pf09-10/AM/ma del 28.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 05.05.2011
(305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (Fallimento Società Treviso FC 1993 Srl) • (nota N°. 5072/958pf09-10/AM/ma del 28.1.2011).
Il Deferimento
Con provvedimento del 28.01.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Setten Ettore per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 17.12.2007 fino al 26.01.2010 – ovvero alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della Società Treviso Football Club 1993 Srl - la carica di Amministratore unico della medesima Società Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che – il Presidente federale, preso atto del fallimento della citata Società dichiarato con sentenza n. 21/2010 del 26.01.2010, ne aveva revocato l’affiliazione; – dal 17.12.2007 la carica di Amministratore unico era stata ricoperta dal Sig. Setten Ettore;
– la stessa Società era stata posta in liquidazione dall’Assemblea dei Soci;
– il medesimo Sig. Setten Ettore, nel biennio antecedente la dichiarazione di Fallimento, era stato altresì il socio di maggioranza della Società Treviso Football Club 1993 Srl;
– l’odierno incolpato aveva posto in essere una non corretta gestione economico finanziaria che aveva condotto la citata Società al dissesto: in particolare, quest’ultima aveva chiuso con ingenti perdite economiche gli esercizi al 30.06.2006, al 30.06.2007 ed al 30.06.2008, mentre nell’anno 2009 non era stato presentato il Bilancio;
– peraltro, le perdite al 30.06.2008 non avevano trovato alcuna copertura effettiva, atteso che l’odierno incolpato, sebbene avesse sottoscritto il necessario aumento del capitale sociale, non aveva poi materialmente provveduto al versamento delle somme dovute alla Società;
– peraltro, proprio in conseguenza della reiterata condotta non conforme alle norme della corretta amministrazione societaria, l’odierno incolpato e la Società Treviso avevano più volte subito l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia Sportiva;
In forza di quanto sopra, la condotta posta in essere dal Sig. Setten Ettore integrava violazione dell’art. 1, comma 1, CGS anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, CGS. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Per l’incolpato nessuno è comparso.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del deferito in ordine alla violazione contestata. Si deve preliminarmente rilevare che alla Società Treviso Football Club 1993 Srl, inconseguenza del suo fallimento dichiarato in data 26.01.2010, è stata revocata l’affiliazione alla FIGC (cfr., C.U. N°. 86/A del 03.02.2010). Ciò posto, risulta documentalmente provato che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, il Sig. Setten Ettore è stato socio di maggioranza ed Amministratore unico della Società poi fallita, svolgendo funzioni gestionali e così cagionando con i propri comportamenti la cattiva gestione della Società poi sottoposta alla procedura concorsuale. Difatti, in conseguenza del comportamento dell’odierno incolpato non conforme ad una corretta gestione economico-finanziaria, la citata Società era stata portata al dissesto, atteso che quest’ultima aveva chiuso con ingenti perdite economiche gli esercizi al 30.06.2006, al 30.06.2007 ed al 30.06.2008, mentre nell’anno 2009 non era stato addirittura presentato il Bilancio. Peraltro, le perdite al 30.06.2008 non avevano trovato alcuna copertura effettiva, atteso che l’odierno incolpato, sebbene avesse sottoscritto il necessario aumento del capitale sociale, non aveva poi materialmente provveduto al versamento delle somme dovute alla Società, con ciò compiendo un’ulteriore condotta dolosa lesiva della corretta amministrazione societaria. Ad ulteriore riprova della responsabilità dell’odierno incolpato basti poi pensare alle numerose sanzioni irrogate nel corso degli anni da parte degli Organi di giustizia sportiva in ordine alla non corretta gestione economico-finanziaria della citata Società (tra cui il mancato pagamento di debiti per ritenute e contributi, il mancato deposito del piano finanziario) ed alla relazione della stessa Co.Vi.So.C., in cui viene evidenziato il mancato ripianamento della carenza patrimoniale, la perdita integrale del capitale sociale al 31.12.2008, il mancato pagamento delle retribuzioni dovute al 30.04.2009 ed il mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali al 30.04.2009. Da quanto sopra, risulta pertanto provato che nel periodo temporale del proprio incarico e della propria qualità di socio di maggioranza il Sig. Setten Ettore non ha operato con la dovuta diligenza e professionalità ed anzi ha posto in essere una serie di attività deleterie degli interessi sportivi ed economici della medesima Società, non salvaguardando – ma anzi minando irrimediabilmente – gli interessi dei soci di minoranza e lo stesso patrimonio sportivo. In considerazione dei periodi di permanenza nell’incarico, della loro prossimità all’intervenuto fallimento e della riscontrata partecipazione all’attività societaria, la sanzione equa e proporzionata appare essere quella di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Setten Ettore la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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