F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (371) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), ALFONSO CECERE (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) E DELLA SOCIETÁ SF AVERSA NORMANNA Srl • (nota N°. 6686/958pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (371) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), ALFONSO CECERE (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) E DELLA SOCIETÁ SF AVERSA NORMANNA Srl • (nota N°. 6686/958pf10-11/SP/blp del 22.3.2011). Con provvedimento del 22 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: ▪ il Sig. Spezzaferri Giovanni, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl; ▪ il Sig. Cecere Alfonso, Amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl; per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; ▪ la Società SF Aversa Normanna Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Spezzaferri e la Società SF Aversa Normanna Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giovanni Spezzaferri e la Società SF Aversa Normanna Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Spezzaferri, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); pena base per la Società SF Aversa Normanna Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per il Sig. Alfonso Cecere, Amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl. Nei termini consentiti il deferito ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00). Sono comparsi i difensori del Sig. Cecere, i quali si sono riportati alle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive, ribadendo la richiesta di proscioglimento per il Cecere. I motivi della decisione Il deferimento non è fondato e pertanto non va nel suo complesso accolto; nessun addebito infatti può essere ascritto al Sig. Cecere Alfonso il quale, come comprovato dai documenti allegati sub 1) e sub) 2 alla propria difesa, non aveva alcun potere di firma in ordine a pagamenti e operazioni finanziarie in generale, limitandosi in sostanza il suo ruolo ad una semplice rappresentanza del club nei confronti degli organi istituzionali; lo stesso pertanto andrà prosciolto. In merito alle sanzioni da applicarsi agli altri deferiti questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) per il Signor Giovanni Spezzaferri; ▪ ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) la Società SF Aversa Normanna Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Proscioglie il Sig. Cecere Alfonso.
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