F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl • (nota N°. 6680/952pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011
(377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl • (nota N°. 6680/952pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).
Con provvedimento del 22 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
• il Sig. Alessandro Zanchi, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
• la Società AC Pavia Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Alessandro Zanchi e la Società AC Pavia Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Alessandro Zanchi e la Società AC Pavia Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Zanchi, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); pena base per la Società AC Pavia Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) per il Signor Alessandro Zanchi;
▪ ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) la Società AC Pavia Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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