F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI (Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) ANTONIO SANTANIELLO (calciatore della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI e DAVIDE MACERONI (dirigenti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÁ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 3810 /600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011
(258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI (Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) ANTONIO SANTANIELLO (calciatore della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI e DAVIDE MACERONI (dirigenti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÁ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 3810 /600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).
Con atto del 16.12.2010, la Procura federale ha deferito:
• il Sig. Stornelli Sabatino, Presidente della Pescina Valle del Giovenco Srl;
• il Sig. Mastroianni Luca, Amministratore Delegato della Pescina Valle del Giovenco Srl;
• il Sig. Sommese Paolo, calciatore della Pescina Valle del Giovenco Srl;
• il Sig. Cozzolino Pasquale, calciatore della Pescina Valle del Giovenco Srl;
• il Sig. Santaniello Antonio, calciatore della Pescina Valle del Giovenco Srl;
• il Sig. Ciciotti Fabio, dirigente della Pescina Valle del Giovenco Srl;
• il Sig. Maceroni Davide, dirigente della Pescina Valle del Giovenco Srl;
• la Società Pescina Valle Del Giovenco Srl;
per rispondere:
il primo e il secondo, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, CGS, nonché alla violazione dell’art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, e dell’art. 40, comma 3, NOIF, per aver tesserato i calciatori Sommese Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio in dispregio delle norme citate e per aver consentito il loro ripetuto impiego gare del Campionato Giovanissimi Nazionali nonostante questi non avessero titolo per parteciparvi; ancora il secondo, della violazione dell’art. 1, comma 3, CGS perché, regolarmente convocato dall’Ufficio, non si è presentato senza giustificato motivo; il terzo, il quarto e il quinto, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, CGS, e dell’art. 40, comma 3, NOIF per essersi procurati il tesseramento ed averne usufruito in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell’obbligo di residenza con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi, nella regione ove ha sede la società tesserante; il sesto e il settimo, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, e 10, comma 6 ultimo periodo, CGS con riferimento all’art. 61 NOIF perché, nell’anzidetta qualità, hanno sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti nelle gare, con ciò certificando la regolarità della posizione dei Sigg.ri Sommese Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio che, al contrario, non avevano titolo per prendervi parte in quanto tesserati irregolarmente; l’ottava, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto contestato al suo Presidente e al suo Amministratore delegato, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per quanto contestato agli altri tesserati. Alla riunione del 14.4.2011, verificato che il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei confronti dei deferiti, il procedimento è stato rinviato alla data odierna nella quale la Commissione, acquisita la prova della notifica del deferimento ai soli Sig. Stornelli e Mastroianni, ha restituito gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti della Società e dei Sigg.ri Santaniello, Ciciotti e Maceroni, ed ha quindi disposto procedersi oltre. La Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni:
• per il Sig. Stornelli Sabatino, Presidente della Pescina Valle del Giovenco Srl l’inibizione per anni 1 (uno);
• per il Sig. Mastroianni Luca, Amministratore Delegato della Pescina Valle del Giovenco Srl l’inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);
I deferiti sono rimasti assenti e non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La vicenda trae origine da una serie di segnalazioni con le quali il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha richiesto alla Procura Federale accertamenti in merito alla conformità, all’art. 40, co. 3, NOIF, dei tesseramenti dei Sigg.ri Paolo Sommese, Pasquale Cozzolino e Antonio Santaniello. Gli stessi, al fine di essere tesserati per la Società deferita nella stagione sportiva 2009/2010, si sono trasferiti dalla provincia di Napoli a quella dell’Aquila, nella quale, in effetti, hanno risieduto con il padre del Santaniello. Le indagini effettuate hanno consentito di accertare la fondatezza degli addebiti, confermata, tra l’altro, dalla dichiarazione di responsabilità da alcuni dei deferiti che hanno richiesto la definizione anticipata del giudizio. Preliminarmente, questa Commissione chiarisce che la giustificazione frequentemente addotta da chi riveste posizioni apicali nelle Società coinvolte negli illeciti per cui oggi si procede, ovvero di aver delegato a terzi la gestione delle attività legate più o meno direttamente al settore giovanile, non sposta la responsabilità in capo ai diversi soggetti indicati ma la estende anche ad essi, ben potendo determinare anche un aggravamento delle sanzioni a carico delle Società che si trovano a rispondere, a vario titolo, per i fatti compiuti da una pluralità di soggetti. Passando al merito della vicenda, si rileva che la sostanziale coincidenza temporale che lega i tesseramenti per la Pescina Srl ai trasferimenti di residenza anagrafica nella città di Celano, nel settembre 2009, dimostra che i dirigenti ed i calciatori hanno pacificamente posto in essere un comportamento contrario alla lettera dell’art. 40, co. 3, NOIF, così come modificato dal CU n. 157/A del 17.6.2009, che subordina l’autorizzazione al tesseramento al comprovato rispetto di specifici requisiti temporali e geografici o, alternativamente, al fine di ottenere la deroga prevista, alla produzione di specifici documenti. L’accertato compimento degli illeciti determina l’insorgere delle relative responsabilità in capo al Sig. Stornelli ed all’Ing. Mastroianni, al quale ultimo deve essere addebitata, altresì, la violazione dell’art. 1, co. 3, CGS, per essersi di fatto sottratto alle convocazioni della Procura Federale. Risulta altresì provato che gli stessi, in vigenza di tesseramento, hanno partecipato ad almeno cinque gare del campionato Giovanissimi nazionali nel periodo intercorrente tra il 27.9.09 ed il 25.10.09. Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta ed oggettiva della Pescina Valle del Giovenco Srl. La natura ed il numero degli addebiti, la presenza di minori coinvolti ed il protratto utilizzo in competizioni ufficiali determina l’accoglimento delle richieste della Procura Federale quanto alle sanzioni, ritenute congrue. P.Q.M.
Infligge ai Sigg.ri Stornelli l’inibizione per anni 1 (uno) ed al Sig. Mastroianni l’inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei). Restituisce gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl e dei Sigg.ri Santaniello Marco, Ciciotti Fabio e Maceroni Davide.
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