F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (367) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (N°. 6654/946pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (367) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (N°. 6654/946pf10-11/SP/blp del 21.3.2011). Il deferimento Con atto del 21.3.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ il Sig. Giorgio Veltroni, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di settembre 2010; ▪ la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Il Sig. Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale - facevano pervenire, in data 30/4/2011, alla Commissione disciplinare nazionale due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali si evidenzia che: − il versamento al Sig. Stefano Toti degli emolumenti (mese settembre 2010) a mezzo di assegno in luogo del prescritto bonifico bancario è derivato da “ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del club piemontese e del suo massimo Dirigente”; − la Società sportiva ed il dirigente si trovavano “nella oggettiva impossibilità di effettuare il bonifico al tesserato in parola” poiché lo stesso Toti aveva inviato alla Società la richiesta di essere pagato con assegno, in luogo di bonifico bancario, essendo in fase di separazione coniugale ed “avendo interrotto il rapporto con la banca personale di appartenenza”; − la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl ed il suo Amministratore hanno accolto la istanza del tesserato anche al fine di non incorrere in sanzioni più gravi in caso di mancato versamento degli emolumenti. Gli atti di difesa concludono con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito sia del Sig. Giorgio Veltroni sia della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl. Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Giorgio Veltroni e per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma, infatti, che il Sig. Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl hanno disatteso l’obbligo contenuto all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità settembre 2010. Privi di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti, essendo sia irrilevanti al fine del decidere, sia non sufficientemente provate, le asserite motivazioni personali poste dal Sig. Toti a base della richiesta di pagamento nella forma differente da quella prescritta. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giorgio Veltroni e alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per ogni deferito.
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