F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (382) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa (nota N°. 6761/948pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (382) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa (nota N°. 6761/948pf10-11/SP/blp del 23.3.2011). Con provvedimento del 23 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: • il Sig. Francavilla Giovanni, all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010; • la Società US Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna la Società US Foggia Spa, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società US Foggia Spa, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società US Foggia Spa, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per il Sig. Francavilla Giovanni; alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del Sig. Francavilla, con la conseguente applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei confronti dello stesso. Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione All’esito del procedimento disciplinare, esaminati gli atti nonché le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo al soggetto incolpato sono inconfutabili e risultano ampiamente provate dalla documentazione versata in atti. Contrariamente a quanto previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, la Società US Foggia Spa non ha utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, precisamente il Sig. Simone Santarelli, per le mensilità di agosto e settembre 2010. Sul punto appare inequivocabile il report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per la effettuazione dei controlli, nel quale, con riferimento al periodo agosto – settembre 2010, si deduce espressamente quanto segue: “Siamo stati informati che al tesserato (Sig. Santarelli Simone n.d.r.) è stato corrisposto un acconto sugli emolumenti relativi alle mensilità di agosto e settembre 2010 per un importo netto complessivo pari a € 1.100,00 (€ millecento/00) attraverso versamento in contanti”. In merito alle sanzioni da applicarsi la Commissione ritiene congrue quelle indicate nel dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) per la Società US Foggia Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Infligge la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) nei confronti del Sig. Francavilla Giovanni, all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa.
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