F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (383) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota N°. 6747/963pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 05.05.2011 (383) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota N°. 6747/963pf10-11/SP/blp del 23.3.2011). Il deferimento Con atto del 23.3.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare Nazionale: ▪ il Sig. Ferruccio Capone, Amministratore unico e Legale rappresentante della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010; ▪ la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Il Sig. Ferruccio Capone e la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale - facevano pervenire, in data 30/4/2011, alla Commissione disciplinare nazionale due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali si evidenzia che: − il versamento al Sig. Almir Murati degli emolumenti (mesi agosto – settembre 2010) a mezzo di assegno circolare in luogo del prescritto bonifico bancario è derivato da “ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del club molisano e del suo massimo Dirigente”; − la nazionalità straniera, la residenza all’estero e la mancanza di codice fiscale hanno impedito al calciatore di ottenere la immediata apertura di un conto personale ove accreditare le somme; − lo stesso Murati “chiedeva alla Società …. di essere pagato con assegno circolare in attesa di dotarsi di un conto corrente bancario”; − la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl ed il suo Amministratore hanno accolto la istanza del tesserato anche al fine di non incorrere in sanzioni più gravi in caso di mancato versamento degli emolumenti. Gli atti di difesa concludono con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito sia del Sig. Ferruccio Capone sia della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl. Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Ferruccio Capone e per la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma che il Sig. Ferruccio Capone e la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl hanno disatteso l’obbligo contenuto all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010. Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti. Ed infatti, la Società sportiva ed il tesserato avrebbero dovuto esaminare e risolvere le problematiche segnalate per la apertura del conto corrente bancario prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Ciò anche al fine di permettere al giocatore di indicare – in sede di sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell’art. 85, Lett. C., par. IV, N.O.I.F. – il conto corrente bancario sul quale accreditare, a mezzo bonifico, gli emolumenti. È tuttavia da rilevare, al fine della quantificazione della sanzione, che le modalità seguite per il pagamento degli emolumenti consentono di rispettare il principio di “tracciabilità” degli stessi. Considerata altresì la modesta entità della somma corrisposta al Sig. Almir Murati, questa Commissione ritiene congrua la applicazione di una sanzione commisurata in € 500,00 (€ cinquecento/00) per ogni deferito. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Ferruccio Capone e alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.
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