F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Egidio CASTRONUOVO / S.S. SANTARCANGIOLESE ( 154/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Egidio CASTRONUOVO / S.S. SANTARCANGIOLESE ( 154/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gino GIACCHI Con ricorso del 22 aprile 2010 l’allenatore dilettante signor Egidio Castronuovo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.S. Santarcangiolese partecipante al campionato di promozione regionale Basilicata nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 20 luglio 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 4.000,00 (quattromila/00) in quattro rate di € 1.000,00 (mille/00) con scadenza rispettivamente il 31 agosto, 31 dicembre 2009 e 31 marzo, 31 maggio 2010. L’importo dell’accordo in argomento era comprensivo del rimborso spese per indennità chilometrica. L’allenatore segnala che, con regolare comunicazione scritta, in data 9 ottobre 2009 era stato esonerato dall’incarico di allenatore. Con il reclamo in esame, il signor Egidio Castronuovo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Santarcangiolese di corrispondergli l’importo di € 1.000 (mille/00) non corrisposto alla scadenza del 31 marzo 2010 oltre ad ulteriori € 1.000,00 (mille/00) relativi alla rata che sarebbe scaduta il 31 maggio 2010, oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con raccomandata del 1° aprile 2010 il signor Castronovo aveva invitato formalmente la società ad onorare quanto stabilito dall’accordo sottoscritto il 20 luglio 2009 in particolare per quanto riguardava la rata di € 1.000,00 (mille/00) scaduta il 31 marzo 2010 e non pagata richiedendo nel contempo anche il pagamento di quella di pari importo che sarebbe scaduta il 31 maggio 2010. Nella lettera precisava che il Presidente della S.S. Santarcangiolese il 30 marzo 2010 gli aveva preannunciato telefonicamente che non era intenzione della società di provvedere al pagamento delle rate che sarebbero scadute successivamente motivando tale atteggiamento con il fatto che “ le spese sono raddoppiate da inizio campionato e questo purtroppo non per volere di tutti per cui, sicuramente ci saranno problemi per pagare anche i giocatori figuriamoci gli altri”. Il Comitato Regionale Basilicata della LND, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con sua del 16 luglio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 9 giugno 2010, regolarmente ricevuta il 19 giugno successivo, ha invitato la S.S. Santarcangiolese a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che anche se il ricorso è stato formulato in data 22 aprile 2010 e l’ultima rata sarebbe scaduta successivamente e cioè il 31 maggio 2010 ritiene il ricorso meritevole di accoglimento tenuto presente che il 19 giugno 2010 la S.S. Santarcangiolese ha ricevuto l’invito del Segretario del Collegio a contro dedurre e in quell’occasione avrebbe ben potuto precisare di aver adempiuto agli impegni assunti con l’accordo del 20 luglio 2009 cosa che si è ben guardata dal fare non ritenendo di dare riscontro alla predetta corrispondenza P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Santarcangiolese di corrispondere all’allenatore signor Egidio Castronuovo la complessiva somma di € 2.015,00 (duemilaquindici/00) relativa quanto ad € 2.000,00 (duemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 15,00 (quindici/00) per interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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