F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Andrea MOCERI / G.S. MAZARA 1946 ( 156/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all.Andrea MOCERI / G.S. MAZARA 1946
( 156/90 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
In data 4 maggio 2010 l’Avv. Giuseppe Seidita, nominato ufficialmente dall’allenatore di Base
Moceri Andrea a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato riportato a margine
dell’atto,presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. G.S. Mazara 1946,
partecipante al campionato di serie D, affinché venga riconosciuta al suo assistito la somma di
€.10.000,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 21 agosto 2009,
oltre al rimborso delle spese di indennità chilometrica di €.144,00 per i viaggi da lui sostenuti
nell’adempimento delle sue funzioni di allenatore.
Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora e il danno causato dalla svalutazione
monetaria.Dichiara infine che il suo assistito è stato esonerato in data 2 settembre 2009.
A fondamento della richiesta allega copia del contratto economico stipulato con la G.S. Mazara
1946 nel quale si conviene che la società assumendo il tecnico Moceri Andrea quale allenatore
responsabile della sua prima squadra si impegna a riconoscergli la somma di € 10.000,00 da pagarsi
in 4 rate di €.2.500,00 cadauna alle scadenze dei mesi di settembre-novembre 2009 e febbraio-aprile
2010.
L’accordo prevede anche un rimborso spese pari ad un quinto del costo della benzina moltiplicato
per il numero dei chilometri percorsi dall’allenatore nei suoi viaggi, per allenamenti e gare, tra la
sua residenza ed il campo da gioco della società.
Al ricorso vengono allegate: copia del contratto economico,copia della lettera di esonero inviata
dalla società al tecnico e tabella dettagliata per la richiesta del rimborso delle spese.
La società convenuta, invitata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale a presentare le proprie
eventuali controdeduzioni, fa pervenire le proprie osservazioni con nota datata 4 agosto 2010.
In esse evidenzia come l’allenatore, per motivi di acredine personale verso la società, non avesse
accettato le proposte della medesima sia per una risoluzione concorde del contratto che lo avrebbe
agevolato per un successivo tesseramento, sia per un amichevole accordo soddisfacente per
entrambe le parti. Precisa inoltre che quanto pattuito sul contratto era previsto come rimborso spese
e che essendo il tecnico stato esonerato dopo solo quattro giorni di attività nulla gli è dovuto.
Termina dicendo di non possedere copia del contratto ma di essere comunque disponibile a versare
al signor Moceri una quota consona ai fatti in questione.
In data 12 luglio 2010 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Interregionale
della LND conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto ricevendone parere positivo e
copia del medesimo.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Osserva infatti che la cifra riportata sull’accordo viene espressamente concordata come “ premio di
tesseramento” e non a titolo di “rimborso spese” come sostenuto dalla società e che pertanto anche
in caso di repentino esonero deve essere pagata per intero.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società G.S. Mazara 1946 al pagamento a
favore dell’allenatore Moceri Andrea della somma di €.10.000,00 a saldo del premio di
tesseramento,di €.78,00 per interessi equitativamente determinati e di €. 144,00 a titolo di rimborso
delle spese di viaggio per un totale complessivo di €. 10.222,00 oltre agli interessi legali che
andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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