F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Andrea MOCERI / G.S. MAZARA 1946 ( 156/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Andrea MOCERI / G.S. MAZARA 1946 ( 156/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 4 maggio 2010 l’Avv. Giuseppe Seidita, nominato ufficialmente dall’allenatore di Base Moceri Andrea a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato riportato a margine dell’atto,presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. G.S. Mazara 1946, partecipante al campionato di serie D, affinché venga riconosciuta al suo assistito la somma di €.10.000,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 21 agosto 2009, oltre al rimborso delle spese di indennità chilometrica di €.144,00 per i viaggi da lui sostenuti nell’adempimento delle sue funzioni di allenatore. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora e il danno causato dalla svalutazione monetaria.Dichiara infine che il suo assistito è stato esonerato in data 2 settembre 2009. A fondamento della richiesta allega copia del contratto economico stipulato con la G.S. Mazara 1946 nel quale si conviene che la società assumendo il tecnico Moceri Andrea quale allenatore responsabile della sua prima squadra si impegna a riconoscergli la somma di € 10.000,00 da pagarsi in 4 rate di €.2.500,00 cadauna alle scadenze dei mesi di settembre-novembre 2009 e febbraio-aprile 2010. L’accordo prevede anche un rimborso spese pari ad un quinto del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi dall’allenatore nei suoi viaggi, per allenamenti e gare, tra la sua residenza ed il campo da gioco della società. Al ricorso vengono allegate: copia del contratto economico,copia della lettera di esonero inviata dalla società al tecnico e tabella dettagliata per la richiesta del rimborso delle spese. La società convenuta, invitata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale a presentare le proprie eventuali controdeduzioni, fa pervenire le proprie osservazioni con nota datata 4 agosto 2010. In esse evidenzia come l’allenatore, per motivi di acredine personale verso la società, non avesse accettato le proposte della medesima sia per una risoluzione concorde del contratto che lo avrebbe agevolato per un successivo tesseramento, sia per un amichevole accordo soddisfacente per entrambe le parti. Precisa inoltre che quanto pattuito sul contratto era previsto come rimborso spese e che essendo il tecnico stato esonerato dopo solo quattro giorni di attività nulla gli è dovuto. Termina dicendo di non possedere copia del contratto ma di essere comunque disponibile a versare al signor Moceri una quota consona ai fatti in questione. In data 12 luglio 2010 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Interregionale della LND conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto ricevendone parere positivo e copia del medesimo. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Osserva infatti che la cifra riportata sull’accordo viene espressamente concordata come “ premio di tesseramento” e non a titolo di “rimborso spese” come sostenuto dalla società e che pertanto anche in caso di repentino esonero deve essere pagata per intero. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società G.S. Mazara 1946 al pagamento a favore dell’allenatore Moceri Andrea della somma di €.10.000,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.78,00 per interessi equitativamente determinati e di €. 144,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per un totale complessivo di €. 10.222,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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