F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA:all.Giuseppe TIRRI / A.S.D. CALCIO VALVERDE ( 159/90 ) ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA:all.Giuseppe TIRRI / A.S.D. CALCIO VALVERDE
( 159/90 )
ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 6.05.2010 l’allenatore di base Giuseppe Tirri adiva questo Collegio,lamentando
l’omesso versamento a suo favore della somma di € 3.000,oo oltre ad oneri accessori da parte della
società A.S.D. Calcio Valverde.
L’allenatore allegava la scrittura privata con cui la società,legalmente rappresentata dal signor
Antonio Danubio,s’impegnava a corrispondergli € 4.000,oo in sei rate da € 600,oo ciascuna ed una
rata da € 400,oo.
Tutto ciò come corrispettivo per le prestazioni di allenatore della Prima Squadra,partecipante al
campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Sicilia,per la stagione 2009/10.
Il signor Tirri sottolineava di aver ricevuto un anticipo di € 1.000,oo ma di non aver più incassato
gli € 3000,oo residui.
Chiedeva,pertanto,che la società fosse obbligata a riconoscergli ed erogargli la somma in parola con
gli oneri accessori dovuti.
Tirri produceva,tra l’altro,la scrittura privata in originale,la quale risultava regolarmente depositata.
La società non controdeduceva,sebbene avesse ricevuto notifica del ricorso.
Il silenzio vale,nella circostanza, come sostanziale acquiescenza.
Non resta,perciò,che disporre,per i motivi appena esposti,l’accoglimento del ricorso.
Ne discende l’obbligo per l’A.S.D.Calcio Valverde di corrispondere al signor Giuseppe Tirri €
3.040,oo,frutto della somma tra € 3.000,oo di sorte capitale ed € 40,oo di oneri accessori
equitativamente calcolati.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizione dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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