F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Salvatore PREITE / A.S.D. TAURISANO ( 161/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Damiano PALLOTTINO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Salvatore PREITE / A.S.D. TAURISANO
( 161/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Damiano PALLOTTINO
L’allenatore dilettante Preite Salvatore, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
26 42010, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 11000,00 (undicimila 0) oltre interessi,
nei confronti della ASD Taurisano, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Puglia,
stagione 20092010 come previsto dalla scrittura privata stipulata il 28 82009.
Di tale importo convenuto nulla ha percepito.
Lo stesso ha dichiarato di essere stato esonerato con comunicazione scritta in data 26102009.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 14 62010 ha chiesto alle parti le proprie
controdeduzioni e nel contempo il 12 72010 al C.R. Puglia la conferma dell’avvenuto deposito,
come previsto dalla normativa federale.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la
società ASD Taurisano posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore.
Pertanto dovrà rifondere all‘allenatore Preite Salvatore la somma di € 11000,00 quale premio di
tesseramento stagione 20092010.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Preite Salvatore e per l’effetto fa obbligo alla
società ASD Taurisano di corrispondere la somma di € 11000,00 a saldo del premio di tesseramento
stagione 20092010 oltre interessi maturati per € 101,00 per un ammontare complessivo di
€ 11101,00 (undicimilacentouno 0).
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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