F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Ariosto PEZZULLO / A.S.D. VIRTUS SANTANGIOLESE ( 71/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Ariosto PEZZULLO / A.S.D. VIRTUS SANTANGIOLESE ( 71/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 23 ottobre 2009 l’allenatore dilettante signor Ariosto Pezzullo ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Virtus Santangiolese nella stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione, del Comitato Regionale Molise. Nel ricorso il signor Pezzullo specifica che la suindicata Società si era impegnata con una specifica scrittura privata a corrispondergli la somma complessiva di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) determinata: quanto ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo “di compenso di prestazione” e quanto ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per il “rimborso spese” pur essendo l’allenatore residente nello stesso comune in cui ha sede la società. Nel documento in questione (peraltro non sottoscritto dall’allenatore) era previsto inoltre che l’importo doveva “essere estinto durante la stagione sportiva 2008/2009” e che “il presente contratto si considera risolto anticipatamente in caso di inadempienza da parte di uno dei contraenti”. Con il reclamo in esame, l’allenatore, avendo ricevuto solo € 400,00 (quattrocento/00), chiede il pagamento di € 8.100,00 (ottomilacento/00) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata a.r. del 14 dicembre 2009, ricevuta il giorno 18 successivo, ha invitato la A.S.D. Virtus Santangiolese, a contro dedurre, quest’ultima con raccomandata del 24 dicembre successivo, indirizzata anche al tecnico, ha affermato che il signor Pezzullo:  non ha mai sottoscritto il contratto infatti “dopo poche giornate dall’inizio del campionato, abbandonò la squadra, lasciandola priva della guida tecnica già dagli inizi di novembre assentandosi già dalle partite del 9/11/08 VIRTUS/ROCCARAVINDOLA, successivamente in data 17/11/08 fece pervenire le dimissioni, di cui si allega copia”;  “abbandonò la squadra per ‘collaborare’ con la Joiland squadra di II^ categoria di Castello del Matese apparentemente come massaggiatore (risulta nelle distinte del campionato) ma in realtà come allenatore. Tale grave violazione sulla quale dovrebbe indagare la procura federale avrebbe dovuto indurre il Pezzullo ad una maggiore prudenza nell’intera vicenda, invece di chiedere con temerarietà e sfrontatezza emolumenti non dovuti”.  ha ricevuto “la somma di € 400 per l’unico mese di effettivo allenamento” ed “in ogni caso allo stesso non va in nessun modo riconosciuto il rimborso spese” L’allenatore contro deduce a sua volta con raccomandata dell’8 gennaio 2010 nella quale ribadisce quanto asserito nel ricorso iniziale ed afferma di non aver mai apposto la sua firma sul documento prodotto dalla società con il quale rassegna le sue dimissioni e che lo stesso composto” sicuramente con fotocopie di vecchie missive firmate dal sottoscritto” e pertanto “costituisce atto che sarà perseguito in sede penale”. Conclude affermando:  di non aver mai abbandonato la squadra e di non aver mai presentato le dimissioni;  di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di esonero;  di aver regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali e di aver diritto, pertanto, a tutto quanto di spettanza. Il Comitato Regionale Molise, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 febbraio successivo ha trasmesso copia della scrittura privata a suo tempo depositata (anche quest’ultima priva della firma del tecnico) aggiunge altresì la copia della lettera di dimissioni del 20 novembre 2008 del signor Pezzullo e la relativa lettera di accettazione della società inviata in pari data. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerata la gravità di quanto affermato dal signor Ariosto Pezzullo nelle sue contro deduzioni, in data 4 giugno 2010, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura della FIGC per l’accertamento di eventuali violazioni delle norme regolamentari operate dalle parti della vertenza stessa. La Procura Federale con sua del 7 ottobre 2010 ha trasmesso la relazione del proprio collaboratore Avv. Giorgio Di Majo, incaricato dalla Procura stessa di esperire le indagini richieste. Quest’ultimo ha redatto , in data 23 settembre 2010, una specifica e circostanziata relazione la quale, dopo aver ripercorso sinteticamente l’iter della vertenza, affronta il problema della “presunta apocrifia di firma apposta su una lettera di dimissioni del signor Pezzullo Ariosto”. Il collaboratore della Procura Federale, acquisita la relativa documentazione ed a seguito delle audizioni del Sig. Ugo Gilardi Presidente della A.S.D. Virtus Santangiolese, dell’allenatore sig. Ariosto Pezzullo e del signor Antonio D’Agostino Presidente della Ioyland Matesina perveniva al convincimento che “appare incontestabile che la lettera di dimissioni da tecnico della squadra VIRTUS MATESINA SANTANGIOLESE sia stata realmente sottoscritta personalmente dal Sig. Pezzullo Ariosto il quale ne ha confermato anche il contenuto disconoscendone solo il luogo e la data di sottoscrizione a suo dire aggiunta successivamente come ammesso tra l’altro, anche dal Sig. Gilardi Ugo, presidente della Virtus Matesina Santangiolese; ma mentre il Pezzullo Aristo fa risalire la sottoscrizione all’anno precedente in occasione di analogo “esonero”, il Sig. Ugo Gilardi asserisce che il documento de quo riguarda le dimissioni da tecnico della squadra da lui presieduta avvenute e comunicate nel mese di novembre del 2008 ed in particolare che ‘ il luogo e la data di sottoscrizione (Sant’Angelo D’Alife, 17/11/2008 ivi indicate) sono state da lui personalmente scritte al momento dell’invio della lettera stessa alla FIGC-LND CR MOLISE a mezzo racc. a.r. n° 134470099305-7 del 21/11/2008, (prot. n° 1585 del 27/11/2008 versata in atti). L’Avv. Giorgio Di Majo conclude pertanto la sua relazione affermando “ a mio giudizio la lettera datata 17/11/2008 è stata regolarmente sottoscritta dal Sig. Pezzullo Ariosto e riguarda le sue dimissioni da allenatore della VIRTUS MATESINA SANTANGIOLESE a far data dal mese di Novembre del 2008, stante anche la carenza di qualsiasi elemento probatorio a sostegno della tesi sostenuta dal Pezzullo stesso”. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e tenuto presente quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale Avv. Giorgio Di Majo non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore sig. Ariosto Pezzullo. La presente delibera è inappellabile
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it