F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Gian Luca LANZONI / U.S.D. GRUGLIASCO ( 165/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Gian Luca LANZONI / U.S.D. GRUGLIASCO ( 165/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Lanzoni Gian Luca, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 1952010, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 1950,00 oltre interessi, nei confronti della USD Grugliasco, partecipante al campionato Allievi C.R. Piemonte V.A. dichiarando “di avere svolto la propria opera per la squadra allievi di detta società fino al 2432010 con un accordo di premio di tesseramento pari al massimo di quanto può essere previsto tra società dilettanti e allenatori di € 3000,00 e di non aver mai ricevuto la copia del contratto”. Si evidenzia che l’allenatore non ha allegato al ricorso copia di accordo economico tra le parti. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 1462010 e 1272010 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo al C.R.Piemonte V.A. la conferma dell’avvenuto deposito. La società USD Grugliasco con nota del 2322010 ha controdedotto alla richiesta del tecnico dichiarando che “ le parti non avevano stabilito nessun accordo economico e tuttavia liberamente a titolo di rimborso spese la società gli aveva erogato da settembre 2009 a marzo 2010 € 150,00 mensili e che alla luce di quanto sopra esposto, la società USD Grugliasco nulla deve al tecnico Lanzoni Gian Luca”. Il C.R. Piemonte V.A. con nota del 2072010 ha comunicato a questo Collegio che nessun contrattoaccordo relativo al tecnico Lanzoni Gian Luca era depositato presso lo stesso. Nessuna risposta è pervenuta da parte del tecnico alle controdeduzioni della Società. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso non è meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore Lanzoni Gian Luca nei confronti della società USD Grugliasco. La presente delibera è inappellabile.
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