F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Vincenzo CARBONELLA / OSTUNI SPORT ( 168/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Vincenzo CARBONELLA / OSTUNI SPORT ( 168/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 19 maggio 2010 l’allenatore dilettante signor Vincenzo Carbonella ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’Ostuni Sport nella stagione sportiva 2009/2010, quale allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale di Serie D. Nel ricorso il signor Carbonella specifica che la suindicata Società si era impegnata con una specifica scrittura privata datata 14 settembre 2009 a corrispondergli la somma complessiva di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da corrispondersi tramite dieci rate mensili di € 1.400,00 (millequattrocento/00) ad iniziare dal mese di agosto 2009 sino a maggio 2010 Il signor Carbonella fa presente altresì, di essere stato esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra in data 23 settembre 2009. Con il reclamo in esame, il tecnico, non avendo ricevuto alla data del ricorso alcuna somma chiede a questo Collegio di far obbligo all’Ostuni Sport di corrispondergli l’importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) corrispondenti al saldo di tutti i ratei previsti dall’accordo economico già scaduti oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Interregionale, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 15 luglio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata a.r. del 14 giugno 2010, ricevuta il giorno 16 successivo, ha invitato l’Ostuni Sport, a contro dedurre, quest’ultima con raccomandata del 24 giugno 2010, inviata anche al tecnico, nel richiedere il rigetto del reclamo proposto, ha affermato che il signor Carbonella:  è stato effettivamente esonerato in data 23 settembre 2009 (dieci giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo economico);  “in data 28.09.2009, il predetto Carbonella, come da dichiarazione a sua firma, ricevendosi l’ulteriore somma di €uro 2.500,00, ha sottoscritto quietanza di saldo in relazione al rapporto di collaborazione con l’Ostuni Sport, non avendo null’altro a pretendere”;  “ ha taciuto altresì la circostanza di avere ricevuto a fronte della sua spettanza un assegno di €uro 5.000,00 tratto sulla Banca Unicredit avente n. 1105295572-04 per il quale questa società ha già inviato fax all’Istituto Bancario competente per sapere da quale soggetto questo assegno sia stato negoziato, perché, ove si trattasse di soggetto diverso dal Carbonella, questa società provvederà ad inoltrare alle Autorità Giudiziarie Competenti denuncia per truffa”. Dei predetti documenti la società deposita l’originale della quietanza e fornisce copia dell’assegno su cui, al momento del rilascio, non erano stati indicati nè il luogo di emissione nè il beneficiario, mentre la data era quella del 28 dicembre 2009. L’allenatore contro deduce a sua volta con raccomandata del 3 giugno 2010 ammettendo il pagamento delle somme indicate dalla società, ma precisa che:  non deve essere considerato “il valore di quietanza liberatoria della ricevuta del 28.9.2010 atteso che la stessa deve imputarsi quanto ad una parte come pagamento del rimborso delle spese per il trasferimento, per i mesi di agosto e settembre fino all’esonero, dalla propria abitazione al campo di Ostuni di cui al punto 2b) dell’accordo economico che vengono all’uopo quantificate in € 1.425,60, come da conteggi che si allegano in copia, e quanto alla differenza come acconto sulla somma di € 14.000,00 dovuta dalla società”. Detta differenza ammonterebbe ad € 1.074,40 (millesettantaquattro/40);  “altrettanto dicasi per la somma di € 5.000,00 ricevuta a mezzo assegno bancario così come individuato in copia agli atti che deve pertanto scomputarsi anch’essa dall’importo globale dell’accordo. In virtù di tanto con la presente memoria, lo scrivente precisa che sulla scorta della documentazione esibita dalla società ed in base a quanto dovutogli dall’accordo sottoscritto, è creditore della complessiva somma di € 7.925,60”. Quest’ultimo importo viene determinato sottraendo gli acconti versati (€ 7.500,00) dal premio di tesseramento (€ 14.00,00) ed aggiungendo il rimborso chilometrico così come individuato al punto precedente (€ 1.425,60). Il Comitato Interregionale, su richiesta del 12 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 15 febbraio successivo ha trasmesso copia della scrittura privata a suo tempo depositata. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:  la quietanza del 28 settembre 2009 (cinque giorni dopo l’esonero e quindici dalla sottoscrizione dell’accordo economico) relativa all’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) erogato all’allenatore tramite assegno bancario, riporta l’esplicita dicitura che la somma veniva erogata a ”titolo di saldo del rapporto di collaborazione con A.C. Ostuni Sport, non avendo null’altro a pretendere”;  l’assegno della società di € 5.000,00 datato 28 dicembre 2009 ed incassato dall’allenatore in tale data fa legittimamente presupporre che lo stesso sia stato consegnato unitamente a quello di cui alla predetta quietanza nella quale non poteva essere menzionato considerato che il titolo era postdatato; quietanza sottoscritta a definitiva tacitazione di ogni pretesa del tecnico quale formalizzazione di un accordo raggiunto tra le parti alla luce anche del breve tempo di collaborazione intercorso;  i conteggi relativi al rimborso delle spese di trasferimento, forniti successivamente dal signor Carbonella, sono inesatti. L’allenatore infatti ha considerato una distanza molto superiore ai cento chilometri per i viaggi di andata e ritorno dalla sua città di residenza alla città in cui ha sede il campo di allenamento della società, mentre, da un accertamento effettuato presso l’ACI, quest’ultima deve essere individuata in settantadue chilometri;  a seguito del predetto ridimensionamento della distanza il nuovo importo per spese di trasferimento dovuto all’allenatore ammonterebbe a € 810,00 (ottocentodieci/00), importo che il signor Carbonella ha dichiarato di essere ricompreso nell’assegno di € 2.500,00 di cui alla quietanza del 28 settembre 2009;  rileva che l’allenatore, nel richiedere somme di cui era ben consapevole, per sua stessa ammissione, di averle già incassate, ha violato i principi di lealtà e probità dettati dal Codice di Giustizia Sportiva; non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore sig. Vincenzo Carbonella e nel contempo, al fine di individuare eventuali ulteriori profili disciplinari, dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale. La presente delibera è definitiva ed inappellabile
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