F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Vincenzo CARBONELLA / OSTUNI SPORT ( 168/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Vincenzo CARBONELLA / OSTUNI SPORT
( 168/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 19 maggio 2010 l’allenatore dilettante signor Vincenzo Carbonella ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’Ostuni Sport nella stagione sportiva
2009/2010, quale allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale di Serie
D.
Nel ricorso il signor Carbonella specifica che la suindicata Società si era impegnata con una
specifica scrittura privata datata 14 settembre 2009 a corrispondergli la somma complessiva di €
14.000,00 (quattordicimila/00) da corrispondersi tramite dieci rate mensili di € 1.400,00
(millequattrocento/00) ad iniziare dal mese di agosto 2009 sino a maggio 2010
Il signor Carbonella fa presente altresì, di essere stato esonerato dall’incarico di allenatore della
prima squadra in data 23 settembre 2009.
Con il reclamo in esame, il tecnico, non avendo ricevuto alla data del ricorso alcuna somma chiede
a questo Collegio di far obbligo all’Ostuni Sport di corrispondergli l’importo di € 14.000,00
(quattordicimila/00) corrispondenti al saldo di tutti i ratei previsti dall’accordo economico già
scaduti oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione
monetaria.
Il Comitato Interregionale, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con
lettera del 15 luglio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata a.r. del 14 giugno 2010, ricevuta il
giorno 16 successivo, ha invitato l’Ostuni Sport, a contro dedurre, quest’ultima con raccomandata
del 24 giugno 2010, inviata anche al tecnico, nel richiedere il rigetto del reclamo proposto, ha
affermato che il signor Carbonella:
è stato effettivamente esonerato in data 23 settembre 2009 (dieci giorni dopo la sottoscrizione
dell’accordo economico);
“in data 28.09.2009, il predetto Carbonella, come da dichiarazione a sua firma, ricevendosi
l’ulteriore somma di €uro 2.500,00, ha sottoscritto quietanza di saldo in relazione al rapporto di
collaborazione con l’Ostuni Sport, non avendo null’altro a pretendere”;
“ ha taciuto altresì la circostanza di avere ricevuto a fronte della sua spettanza un assegno di €uro
5.000,00 tratto sulla Banca Unicredit avente n. 1105295572-04 per il quale questa società ha già
inviato fax all’Istituto Bancario competente per sapere da quale soggetto questo assegno sia stato
negoziato, perché, ove si trattasse di soggetto diverso dal Carbonella, questa società provvederà
ad inoltrare alle Autorità Giudiziarie Competenti denuncia per truffa”.
Dei predetti documenti la società deposita l’originale della quietanza e fornisce copia dell’assegno
su cui, al momento del rilascio, non erano stati indicati nè il luogo di emissione nè il beneficiario,
mentre la data era quella del 28 dicembre 2009.
L’allenatore contro deduce a sua volta con raccomandata del 3 giugno 2010 ammettendo il
pagamento delle somme indicate dalla società, ma precisa che:
non deve essere considerato “il valore di quietanza liberatoria della ricevuta del 28.9.2010 atteso
che la stessa deve imputarsi quanto ad una parte come pagamento del rimborso delle spese per il
trasferimento, per i mesi di agosto e settembre fino all’esonero, dalla propria abitazione al campo
di Ostuni di cui al punto 2b) dell’accordo economico che vengono all’uopo quantificate in €
1.425,60, come da conteggi che si allegano in copia, e quanto alla differenza come acconto sulla
somma di € 14.000,00 dovuta dalla società”. Detta differenza ammonterebbe ad € 1.074,40
(millesettantaquattro/40);
“altrettanto dicasi per la somma di € 5.000,00 ricevuta a mezzo assegno bancario così come
individuato in copia agli atti che deve pertanto scomputarsi anch’essa dall’importo globale
dell’accordo. In virtù di tanto con la presente memoria, lo scrivente precisa che sulla scorta della
documentazione esibita dalla società ed in base a quanto dovutogli dall’accordo sottoscritto, è
creditore della complessiva somma di € 7.925,60”. Quest’ultimo importo viene determinato
sottraendo gli acconti versati (€ 7.500,00) dal premio di tesseramento (€ 14.00,00) ed
aggiungendo il rimborso chilometrico così come individuato al punto precedente (€ 1.425,60).
Il Comitato Interregionale, su richiesta del 12 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale,
con lettera del 15 febbraio successivo ha trasmesso copia della scrittura privata a suo tempo
depositata.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:
la quietanza del 28 settembre 2009 (cinque giorni dopo l’esonero e quindici dalla sottoscrizione
dell’accordo economico) relativa all’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) erogato
all’allenatore tramite assegno bancario, riporta l’esplicita dicitura che la somma veniva erogata a
”titolo di saldo del rapporto di collaborazione con A.C. Ostuni Sport, non avendo null’altro a
pretendere”;
l’assegno della società di € 5.000,00 datato 28 dicembre 2009 ed incassato dall’allenatore in tale
data fa legittimamente presupporre che lo stesso sia stato consegnato unitamente a quello di cui
alla predetta quietanza nella quale non poteva essere menzionato considerato che il titolo era
postdatato; quietanza sottoscritta a definitiva tacitazione di ogni pretesa del tecnico quale
formalizzazione di un accordo raggiunto tra le parti alla luce anche del breve tempo di
collaborazione intercorso;
i conteggi relativi al rimborso delle spese di trasferimento, forniti successivamente dal signor
Carbonella, sono inesatti. L’allenatore infatti ha considerato una distanza molto superiore ai
cento chilometri per i viaggi di andata e ritorno dalla sua città di residenza alla città in cui ha
sede il campo di allenamento della società, mentre, da un accertamento effettuato presso l’ACI,
quest’ultima deve essere individuata in settantadue chilometri;
a seguito del predetto ridimensionamento della distanza il nuovo importo per spese di
trasferimento dovuto all’allenatore ammonterebbe a € 810,00 (ottocentodieci/00), importo che il
signor Carbonella ha dichiarato di essere ricompreso nell’assegno di € 2.500,00 di cui alla
quietanza del 28 settembre 2009;
rileva che l’allenatore, nel richiedere somme di cui era ben consapevole, per sua stessa
ammissione, di averle già incassate, ha violato i principi di lealtà e probità dettati dal Codice di
Giustizia Sportiva;
non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore sig. Vincenzo Carbonella e nel contempo, al fine di
individuare eventuali ulteriori profili disciplinari, dispone la trasmissione degli atti del presente
procedimento alla Procura Federale.
La presente delibera è definitiva ed inappellabile
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