F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Rodolfo CONTE / A.S.D. MESAGNE 1929 ( 172/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Guglielmo SCARLATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Rodolfo CONTE / A.S.D. MESAGNE 1929
( 172/90 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Guglielmo SCARLATO
Con ricorso del 29/05/2010, l’allenatore professionista di 2^ categoria CONTE Rodolfo, iscritto nei
ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse
riconosciuto il pagamento della somma complessiva di €. 6.845,00, oltre gli interessi legali e
svalutazione monetaria.
Il ricorrente, ha allegato copia del contratto sottoscritto con l’A.S.D. Mesagne 1929, in data
8/01/2010, con il quale la stessa si era impegnata a corrispondergli, per la stagione sportiva
2009/2010, per l’attività di allenatore della squadra partecipante al Campionato di Promozione del
Comitato Regionale Puglia L.N.D.-F.I.G.C., la somma di € 6.250,00, al netto delle ritenute e senza
rimborso spese viaggi, in rate di € 1.250,00 cadauna, aventi scadenze al 30/01/2010, 28/02/2010,
30/03/2010, 30/04/2010 e 30/05/2010.
Ancora, ha allegato copia del telegramma, datato 3/03/2010, inviato alla A.S.D. Mesagne 1929,
contenente la presa d’atto dell’esonero comunicato il lunedì u.s. dal Presidente.
La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 14/06/2010, da parte della
Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto precisando che il ricorrente è subentrato dopo
l’esonero di altro allenatore, chiamato dal precedente Presidente, attualmente non più in carica, e
che ha sempre dichiarato che per la conduzione tecnica della squadra non aveva nulla a pretendere.
Inoltre, dati i rapporti conflittuali con tutto l’ambiente il ricorrente non è stato mai in grado di
gestire e sanare tutti gli inconvenienti che venivano ad essere creati ed ha sempre manifestato la
intenzione di dimettersi. Tutto ciò ha comportato un progressivo distacco dalla Società sino a non
allenare regolarmente la squadra secondo i piani prestabiliti,. Tant’è che la squadra fu affidata
temporaneamente all’allenatore della Juniores fino ad apprendere da interposte persone che non
voleva più continuare il rapporto di allenatore della Società. Pertanto, ciò non può considerarsi
esonero.
Ancora, il legale rappresentante della Società ha dichiarato di ritenere alquanto singolare la richiesta
del 2/03/2010, di pagamento di due mensilità indirizzata al rappresentante della Società sig. Ivo
Tamburano e non al sottoscritto che dal 19/02/2010 è stato nominato Presidente, pertanto, la Società
chiede il rigetto delle richieste formulate dal ricorrente.
Il ricorrente, invece, nelle controdeduzioni fatte pervenire al Collegio dichiara che le
controdeduzioni addotte dalla Società sono inverosimili, fantasiose e prive di alcun riscontro reale,
oltre ad essere false e per niente attinenti alla vertenza e, pertanto, non meritevoli di risposta.
Ribadisce, infine di essere stato esonerato come già in precedenza comunicato e di aver comunicato
alla Società di aver preso atto di tale esonero dandone comunicazione a mezzo telegramma.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 12/07/2010,ha fatto richiesta al
Comitato Regionale Puglia della L.N.D. di comunicare l’eventuale deposito del contratto tra il
Conte e la A.S.D. Mesagne 1929. per la stagione sportiva 2009/2010.
Con fax del 27/09/3/2010 il Comitato Regionale Puglia della L.N.D.ha trasmesso la copia
dell’accordo economico, depositato dalle parti in data 9/01/2010, nonché copia della richiesta
emissione tessera del tecnico.
Alla luce della documentazione allegata in atti, appare evidente che il ricorso prodotto dal ricorrente
Conte Rodolfo deve essere accolto solo parzialmente.
La Società non ha fornito alcuna prova che l’allenatore si è dimesso, di contro lo stesso ha fornito
copia di telegramma, inviato tempestivamente alla Società di presa d’atto dell’esonero e di restare a
sua disposizione. Ciò non è stato mai contestato al ricorrente.
Di contro non possono essere riconosciuti i rimborsi spese viaggi (€ 435,00)come per legge in
quanto tale voce riportato sul contratto è stata depennata, così come non spetta il rimborso per il
pranzo anticipato (€160,00). Le somme richieste per tale voce non sarebbero comunque spettati in
quanto trattasi di allenatore professionista,per il quale l’importo pattuito, in questo caso € 6.250,00,
è forfettario ed omnicomprensivo di ogni qualsivoglia attività ed assorbe ogni altra voce, rimborso o
indennità, a qualsiasi titolo, l’allenatore abbia eventualmente diritto per legge.
Pertanto, questo Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Conte Rodolfo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. MESAGNE
1929 di corrispondere all’allenatore Conte Rodolfo la somma di € 6.250,00, al netto delle ritenute,
così come stabilito in accordo,oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati,per un totale di
€ 6.310,00.
Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo
danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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