F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Sergio COLAJANNI / G.S.D. ENNA CALCIO ( 173 / 90 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Guglielmo SCARLATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all.Sergio COLAJANNI / G.S.D. ENNA CALCIO ( 173 / 90 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Guglielmo SCARLATO L’allenatore dilettante Colajanni Sergio iscritto ai ruoli federali, dichiara di aver sottoscritto un accordo economico, regolarmente depositato presso il C.R.Sicilia , con la società G.S.D. Enna, per un premio di tesseramento annuale di euro 4.000,00, con scadenze al 30 Dicembre 2008, 28 Febbraio e 30 Aprile 2009(stagione sportiva 2008/09). Tale accordo prevedeva l’assunzione del ricorrente alla responsabilità di allenatore in seconda della prima squadra, compagine militante nel campionato di Eccellenza della Regione Sicilia Girone A. Premesso quanto sopra, con il presente reclamo, l’allenatore lamenta, a tutt’oggi di non aver percepito nulla, pertanto chiede a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla società del pagamento della somma di euro 4.000,00 oltre agli interessi di mora e a quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. La società invitata da questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie controdeduzioni , nulla ha eccepito. Il Collegio esaminata la documentazione dichiara il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Colajanni Sergio e fa obbligo alla società G.S.D. Enna al pagamento di euro 4.000,00, oltre ad euro 40,00 quali interessi legali, per un totale di euro 4.040,00. Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art.8 comma 15 del CGS.
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