F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA:all.Sergio COLAJANNI / G.S.D. ENNA CALCIO ( 174/90 ) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Guglielmo SCARLATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA:all.Sergio COLAJANNI / G.S.D. ENNA CALCIO ( 174/90 ) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Guglielmo SCARLATO L’allenatore dilettante Colajanni Sergio,regolarmente iscritto nei ruoli federali,assunto in qualità di allenatore in seconda dal G.S.D.Enna,compagine partecipante al Campionato di Eccellenza del C.R.Sicilia,dichiara di aver sottoscritto un accordo economico,regolarmente depositato presso gli organi competenti,con la sopracitata società,la quale si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.500,oo,quale premio di tesseramento,suddivisa in tre rate con scadenze al 20 novembre,20 febbraio e 20 maggio 2010(stagione sportiva 2009/10). Premesso quanto sopra,con il presente reclamo lo scrivente lamenta di non aver percepito alcunché. Pertanto chiede a questo Collegio di far obbligo alla società del pagameto della somma di € 6.500,oo oltre agli interessi di mora e a quelli quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. La società,invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni,nulla ha risposto. Il Collegio,esaminati gli atti in suo possesso,dichiara il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo al G.S.D.Enna di corrispondere al ricorrente la somma di € 6.500,oo per quanto pattuito per la stagione sportiva 2009/10,oltre ad € 60,oo quali interessi legali per un totale di € 6.570,oo. Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it