F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Leonardo Mario CINO / G.S.D. ENNA CALCIO ( 177/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Leonardo Mario CINO / G.S.D. ENNA CALCIO ( 177/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 29 maggio 2010 l’allenatore dilettante signor Leonardo Mario Cino, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore del settore giovanile categoria “giovanissimi regionali” della società G.S.D. Enna Calcio nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 30 settembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 1.900,00 (millenovecento/00) in due rate una di € 900,00 (novecento/00) scadente il 30 dicembre 2009 ed una di € 1.000,00 (mille/00) con scadenza 30 aprile 2010. Nell’accordo in argomento non era previsto il rimborso spese per indennità chilometrica. Con il reclamo in esame, il signor Leonardo Mario Cino, chiede a questo Collegio di far obbligo alla G.S.D. Enna Calcio di corrispondergli l’intero importo di € 1.900 (millenovecento/00) non corrisposto alle prescritte scadenze oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Sicilia della LND, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 15 luglio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 14 giugno 2010, regolarmente ricevuta il 22 giugno successivo, ha invitato la G.S.D. Enna Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la G.S.D. Enna Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della G.S.D. Enna Calcio di corrispondere all’allenatore signor Leonardo Mario Cino la complessiva somma di € 1.910,00 (millenocentodieci/00) relativa quanto ad € 1.900,00 (millenovecento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 10,00 (dieci/00) per interessi. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it