F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA:all.Stefano BALESTRERO / A.S.D. SPORTING CASELLA ( 179/90 ) ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Damiano PALLOTTINO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA:all.Stefano BALESTRERO / A.S.D. SPORTING CASELLA ( 179/90 ) ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Damiano PALLOTTINO Con ricorso datato 24.05.2010 l’allenatore Stefano Balestrero,assunto dall’A.S.D. Sporting Casella,partecipante al campionato di prima Categoria del C.R.Liguria,quale tecnico della Prima Squadra per la stagione sportiva 2008/09,chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata società di corrispondergli la somma complessiva di € 3.500,oo,oltre interessdi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno delle sue richieste,il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico,regolarmente depositato presso il C.R.Liguria,stipulato con l’A.S.D. Sporting Casella,per la somma di € 500,oo mensili a far data dal 7/11/2008 e sino al termine della stagione sportiva(maggio 2009),per un importo complessivo di € 3.500,oo sottoscritto da entrambe le parti. L’A.S.D.Sporting Casella,ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio,con raccomandata A/R versata in atti,non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione agli atti,ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento. P.Q.M. Delibera di fare obbligo all’A.S.D.Sporting Casella di pagare in favore del signor Stefano Balestrero la somma complessiva di € 3.500,oo,oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto per il risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it