F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Francesco AZZARA / A.S.D. REAL CHIARAMONTE ( 96 BIS/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Damiano PALLOTTINO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Francesco AZZARA / A.S.D. REAL CHIARAMONTE ( 96 BIS/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Damiano PALLOTTINO Con ricorso del 10/08/2010, l’allenatore di Base UEFA B AZZARA Francesco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di €. 1.500,00, relativa alla rata scaduta il 30/07/2010, oltre gli interessi legali e svalutazione monetaria. Il ricorrente ha comunicato che analoghi ricorsi, datati 17/12/2009, 17/3/2010 e 30/06/2010, sono stati proposti dal sopracitato ricorrente per il riconoscimento dei ratei scaduti il 30/10/2009, 15/12/2009, 30/01/0210, 15/03/2010, 30/04/2010 e 30/06/2010, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria, per un totale di € 6.000,00, avendo svolto l’attività di allenatore con la Società Real Chiaramonte, partecipante al campionato di 1^ categoria del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. della F.I.G.C., la quale si era impegnata a corrispondere al ricorrente € 7.500,00 suddivisi in sette rate di cui sei di € 1.000,00 aventi scadenze al 30/10/2009, 15/12/2009, 30/01/2010, 15/03/2010, 30/04/2010 e 30/06/2010, mentre la settima, di € 1.500,00 avente scadenza al 30/07/2010. Questo Collegio, nella seduta del 24/07/2010, ha deliberato l’accoglimento dei ricorsi sopra citati per € 6.000,00, oltre ad € 20,00 per interessi. Tale deliberato è stato pubblicato con Comunicato n. 1 della stagione sportiva 2010/2011. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 31/08/2010, nulla ha contro dedotto. Questo Collegio Arbitrale, visto il proprio deliberato del 24/07/2010, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 per la Stagione Sportiva 2010/2011 e preso atto che nessuna osservazione e stata prodotta dalla Società Real Chiaramonte, ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente Azzara Francesco è meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Real Chiaramonte di corrispondere all’allenatore Azzara Francesco la somma di €. 1.500,00 per il rateo scaduto in data 30/07/2010, oltre ad €. 3,50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 1.503,50. Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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