F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Tarcisio SARPA U.S. PAOLANA ( 132/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Tarcisio SARPA U.S. PAOLANA
( 132/90 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI
L’allenatore dilettante Sarpa Tarcisio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato
5 marzo 2010, patrocinato dallo studio legale Avv. Gigliotti, fiduciario AIAC regione Calabria, ha
chiesto il riconoscimento del credito di € 4000,00 (quattromila 0) oltre interessi, nei confronti della
U.S. Paolana, partecipante al campionato di Promozione Regionale Calabria, come previsto dalla
scrittura privata stipulata il 18 9 9 stagione sportiva 20092010 per un totale premio
tesseramento di € 4000,00 di cui nulla ha percepito.
Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato dalla società verbalmente e di astenersi
dall’allenare la squadra il 29/01/2010.
L’allenatore il 422010 con racc.te a.r. inviate agli organi federali preposti e alla società prendeva
atto dell’esonero e comunicava di rimanere a disposizione della stessa fino al termine della stagione
sportiva, puntualizzando che “contrariamente a quanto apparso sugli organi di stampa in data
2912010 è stato esonerato verbalmente dalla predetta società ed invitato ad astenersi dall’allenare
la squadra. Poiché pertanto, la società, invitata a formalizzare per iscritto l’esonero, non vi ha
provveduto, la presente viene comunicata agli organi competenti perché si prenda atto dell’accaduto
ad ogni effetto regolamentare”.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 6 42010 richiedeva alle parti le proprie
controdeduzioni e l’8 52010 al C.R. Calabria la conferma dell’avvenuto deposito come previsto
dalla normativa federale.
In data 2242010 la società US Paolana controdeduceva a questo Collegio, precisando che ” Sarpa
Tarcisio, ha ufficialmente comunicato verbalmente di mettere a disposizione il suo mandato di
responsabile tecnico sin dal pomeriggio di venerdì 2912010; la mancata comunicazione da parte
della società agli organi preposti era essenzialmente dovuta al fatto che, visti gli ottimi rapporti con
il sig. Sarpa, si auspicava ad un ripensamento ed ad un rientro dello stesso nei ranghi della Paolana
essendo, allo stato attuale, l’effettivo allenatore accreditato, giusto accordo sottoscritto in data
1892009 e cha alla luce di quanto su esposto, l’US Paolana si rimette alle decisioni o proposte
definitive che questo Collegio vorrà intraprendere.
La stessa, con missiva inviata il 12 22010 agli organi preposti e al tecnico, fa presente che il
Sarpa Tarcisio non ha comunicato alcuna decisione, non consentendo, quindi, al momento di dover
provvedere alla sua sostituzione. Per consentire in extremis un suo ripensamento la Società
inoltrava, solo al tecnico, un telegramma di convocazione per venerdì 26 febbraio 2010 recapitato
sabato 27 al fine di dirigere e programmare la gara di domenica 28 febbraio 2010 tra l’Us Paolana e
il San Mauro Marchesato; ma detto invito è stato disatteso.
Si evidenzia che la società Paolana il 3 marzo 2010 inviava al C.R. Calabria ma non al tecnico una
comunicazione nella quale dichiarava la mancata risposta da parte dell’allenatore e per tale motivo,
giustificandosi, non poteva provvedere alla sostituzione e alla comunicazione del successore.
L’allenatore Sarpa Tarcisio sempre puntualmente contestava ogni osservazione della società
Paolana con racc.te a.r. del 20 22010; 1 32010; 27 42010 e 11 92010 chiedendo ed
insistendo nell’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, rileva che l’allenatore ha sempre puntualmente
replicato alle comunicazioni della US Paolana mentre la stessa non ha documentato
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del tecnico Sarpa Tarcisio per la sua perdurante
assenza dal ruolo di allenatore, nè tanto meno è stato prodotto un provvedimento di risoluzione
dell’accordo economico da parte dei competenti organi, ritiene, quindi, il ricorso meritevole di
accoglimento
P.Q.M
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Sarpa Tarcisio e fa obbligo alla società US Paolana di
corrispondere la somma di € 4000,00 (quattromila) relativa al premio di tesseramento per la stagione sportiva
20092010 oltre interessi legali equitativamente calcolati in € 40,00 per un totale complessivo di € 4040,00
(quattromilaquaranta 00)
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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