F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010 VERTENZA: all. Giovanni Carlo FICHERA / A.S.D. GIALLO BLU F.C. ( 150/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 13/11/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 75 del 18/11/2010
VERTENZA: all. Giovanni Carlo FICHERA / A.S.D. GIALLO BLU F.C.
( 150/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 26 aprile 2010 l’allenatore dilettante signor Giovanni Carlo Fichera, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra
della A.S.D. Giallo Blu F.C. partecipante al campionato di promozione regionale Sicila nella
stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 3 agosto 2009, la suindicata
Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 6.400,00
(seimilaquattrocento/00) in cinque rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) con scadenza
rispettivamente il 5 settembre, 5 ottobre, 3 novembre 2009 e 5 gennaio, 5 febbraio 2010 nonché una
rata di € 1.400,00 (millequattrocento/00) il 20 marzo 2010 oltre al rimborso spese per l’indennità
chilometrica così come previsto dall’accordo tipo stipulato tra la Lega Nazionale Dilettanti e
l’Associazione Allenatori Dilettanti.
L’allenatore segnala che, con regolare comunicazione scritta, in data 29 novembre 2009 era stato
esonerato dall’incarico di allenatore.
Con il reclamo in esame, il signor Giovanni Carlo Fichera, chiede a questo Collegio di far obbligo
alla A.S.D. Giallo Blu F.C. di corrispondergli l’importo di € 3.200 (tremiladuecento/00) così
determinato: € 800,00 (ottocento/00) per residuo rata scaduta il 5 gennaio 2010, € 1.000,00
(mille/00) per la rata scaduta il 5 febbraio 2010 ed € 1.400,00 (millequattrocento/00) per la rata non
corrisposta alla scadenza del 20 marzo 2010, oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla
svalutazione monetaria.
Con raccomandata del 23 marzo 2010 il signor Fichera aveva invitato formalmente la società al
pagamento dell’importo di € 3.200 (tremiladuecento/00) nei termini sopra descritti e riportati nel
ricorso presentato a questo Collegio.
Il Comitato Regionale Sicilia della LND, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con fax del 15 luglio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 9 giugno 2010, reiterata il 24 agosto ad altro
indirizzo perché la prima era tornata al mittente il 15 luglio 2010 per compiuta giacenza, questa
seconda regolarmente ricevuta il 27 agosto 2010, ha invitato la A.S.D. Giallo Blu F.C.a fornire le
proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. Giallo Blu F.C. nulla
ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Giallo Blu F.C. di corrispondere
all’allenatore signor Giovanni Carlo Fichera la complessiva somma di € 3.220,00
(tremiladuecentoventi/00) relativa quanto ad € 3.200,00 (tremiladuecento/00) al saldo di quanto
dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 20,00 (venti/00) per interessi equitativamente
calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo
soddisfo.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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