F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/10 e pubblicato sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/10 VERTENZA:all. Sergio DE PINTO / SS LAZIO CALCIO FEMMINILE ( 212/90 ) ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 2010/2011 - COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/10 e pubblicato sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/10
VERTENZA:all. Sergio DE PINTO / SS LAZIO CALCIO FEMMINILE
( 212/90 )
ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
In data 29 giugno 2010 l’allenatore di terza categoria De Pinto Sergio, si rivolge a questo Collegio
Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società S.S. Lazio Calcio Femminile,
partecipante al campionato di serie A/2, di €.7.000,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo
economico stipulato in data 10 novembre 2008,di €.3.593,30 per rimborso delle spese di viaggio
oltre agli interessi di mora sin qui maturati.
A sostegno della sua richiesta allega al ricorso:
- copia originale dell’accordo economico sottoscritto in data 10 novembre 2008 dove si concorda
che la società S.S. Lazio Calcio Femminile al momento dell’ assunzione del tecnico De Pinto
Sergio, in qualità di allenatore in seconda della prima squadra,gli riconosce un premio di
tesseramento di €.8.000,00 ed il rimborso delle spese di viaggio.
- elenco dettagliato dei viaggi effettuati dalla sua residenza al campo di gioco con evidenziati
numero di allenamenti e gare e chilometri percorsi, oltre a fatture della Autostrade per l’Italia
S.P.A. attestanti i pedaggi autostradali pagati per i trasferimenti con la propria auto.
- copia di una ricevuta di un acconto per €.1.000,00
- ricevuta della raccomandata inviata alla controparte
In data 22 luglio 2010 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede alla competente Divisione
Calcio femminile della LND l’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone risposta
negativa.
Con raccomandata A/R del 20 luglio 2010 la Segreteria di questo Collegio invita le parti a
presentare le proprie eventuali controdeduzioni.
Il 15 settembre 2010 perviene al Segretario del Collegio una comunicazione da parte della società
alla quale era stata inviata la richiesta di controdeduzioni dove la medesima si dichiara totalmente
estranea a quanto richiesto nella missiva pervenutale. Informa infatti di essere la società A.S.D.SS
Calcio a 5 Femminile con sede sociale all’indirizzo indicato e non la S.S. Lazio Calcio Femminile
di cui ignora l’attuale recapito.
A seguito di tali fatti e dopo ricerche effettuate presso gli organi FIGC competenti il Collegio, il 24
settembre 2010, provvede ad inviare al nuovo indirizzo alla S.S. Lazio Calcio Femminile richiesta
di eventuali osservazioni al ricorso.
Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta e non avendo la società prodotto alcuna
controdeduzione alle richieste del tecnico ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società S.S. Lazio Calcio Femminile al
pagamento a favore dell’allenatore De Pinto Sergio della somma di € 7.000,00 a saldo del premio di
tesseramento, di € 43,00 per interessi equitativamente determinati e di €.3.593,30 a titolo di
rimborso delle spese di viaggio sostenute per un totale complessivo di € 10.636,30 oltre agli
interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Si decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale non avendo il tecnico De Pinto Sergio
ottemperato all’obbligo del deposito del contratto.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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