F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Davide BELLETTI / PRO MELEGNANO CALCIO A.S.D. ( 185/90 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Davide BELLETTI / PRO MELEGNANO CALCIO A.S.D. ( 185/90 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 9 giugno 2010 l’allenatore di base Davide Belletti., assunto in qualità di responsabile tecnico della prima squadra della società Pro Melegnano Calcio ASD, partecipante al Campionato di prima categoria del Comitato Regionale lombardo per la stagione 2009/2010, adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della suddetta società il pagamento della somma di euro 3.000,00, oltre gli interessi ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, tenuto conto che la società nonostante due solleciti di pagamento datati 28 gennaio 2010 e 3 maggio 2010 non ha provveduto a quanto richiesto. La richiesta è giustificata dalla scrittura privata redatta in data 13 luglio 2009 regolarmente depositata con la quale la società si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 5.000,00, quale premio tesseramento per la stagione 2009/2010 da pagarsi in tre rate di euro 2.000,00 per fine settembre 2009; euro 1.500,00 per fine dicembre 2009 ed euro 1.500,00 per fine aprile 2010. Il sig. Belletti è stato esonerato prima verbalmente e poi con lettera del 14.11.2009 a partire dal 26 ottobre 2009; con lettera del 28 novembre ha comunicato alla società di prendere atto dell’esonero e di rimanere a disposizione in virtù del contratto stipulato il 23.07.2009. In data 13 luglio 2010 la Segreteria di questo Collegio con lettera raccomandata richiedeva alle parti di presentare nel termine di otto giorni dal ricevimento della stessa le proprie difese. La società resistente in data 23 luglio 2010 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, con le quali confermava l’esonero del 14.11.2009 per il comportamento tenuto dall’allenatore che creava grave pregiudizio all’organizzazione della società. Inoltre con la raccomandata indirizzata al Presidente della società il sig. Belletti dichiarava di riconoscere “unico diretto superiore il mio attuale datore di lavoro dal quale ricevo regolare stipendio con relativo versamento di contributi di legge”, a conseguenza di quanto esposto venivano sospesi i pagamenti pattuiti per inadempienza della controparte. Il 2.08.2010 replicava l’allenatore puntualizzando che la suddetta dichiarazione veniva fatta a seguito di una ennesima manifestazione d’autorità dei rappresentanti della società, per difendere la sua dignità e professionalità sempre disconosciuti dai diretti superiori, impegnati costantemente ad interferire sulle sue scelte tecniche. Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso del sig. Belletti è meritevole di accoglimento in quanto la società PRO MELEGNANO non ha provveduto a saldare le ultime due rate pattuite con la scrittura privata stipulata tra le parti il 13.09.2009 per la stagione sportiva 2009/2010, dopo l’esonero avvenuto dopo la settima giornata di campionato. La stessa società nelle sue controdeduzioni ha dichiarato di aver sospeso i pagamenti che comunque spettano al ricorrente in base all’accordo stipulato e per il fatto che lo stesso ha comunicato con lettera raccomandata di rimanere a disposizione della società dopo il suo esonero . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla Soc. PRO MELEGNANO CALCIO A.S.D. di corrispondere al sig. BELLETTI DAVIDE la somma richiesta di euro 3.000,00 oltre ad euro 15,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 3.015,00. Nulla è dovuto a titolo di risarcimento per svalutazione monetaria. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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