F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Antonio MARLETTA / S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 s.r.l . ( 186/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Antonio MARLETTA / S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 s.r.l
( 186/90 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 29/06/2010, l’allenatore di Base UEFA B Antonio MARLETTA, iscritto nei ruoli
del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse
riconosciuto il pagamento di €. 7.500,00 pattuiti con il legale rappresentante della S.S.D. Acireale
Calcio 1946 s.r.l., per l’attività di allenatore in 2^ dalla 1^ squadra, partecipante al Campionato di
Eccellenza – Comitato Regionale Sicilia L.N.D., oltre ad interessi di mora ed al risarcimento del
danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente Marletta ha allegato al ricorso copia del contratto sottoscritto dalle parti, senza data,
relativo alla stagione sportiva 2008/2009, in cui è stato previsto un compenso di €. 7.500,00 da
pagarsi in 10 rate di €. 750,00 cadauna a partire dal 31 luglio 2008 e fino al 30 aprile 2009 oltre al
rimborso spese per viaggio da pagarsi come per legge.
Il contratto non risulta essere stato depositato come da comunicazione fatta pervenire a mezzo fax
dal Comitato Regionale Sicilia in data 20/07/2009, a seguito di richiesta del Segretario di questo
Collegio mentre, in data 16/08/2008, è stata sottoscritta la richiesta di emissione tessera di tecnico
con la qualifica di collaboratore 1^ squadra.
La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata a/r del 13/07/2010, da parte del
Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, assistita dal
proprio legale, dichiarando la infondatezza del ricorso.
Essendo impossibilitata alla produzione di documentazione contabile ed amministrativa in quanto
oggetto di sequestro da parte dell’autorità Giudiziaria Ordinaria, la convenuta ha inviato il processo
verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza, dal quale emerge che tra la
documentazione acquisita sono state rinvenute le matrici di assegni bancari mediante i quali la
stessa ha provveduto ad eseguire i pagamenti sia nei confronti dei calciatori sia nei confronti di
tecnici, tra cui vi è anche il ricorrente Marletta il quale avrebbe avuto somme pari ad €. 6.500,00 per
l’anno 2008 ed €. 6.050,00 per l’anno 2009, per un totale di €. 12.550,00, cifra di gran lunga
superiore a quella pattuita e, pertanto, si chiede al Collegio di far obbligo al ricorrente di restituire la
somma di €. 5.050,00, versata in più.
Alle osservazioni della Società il ricorrente controbatte sostenendo che non è stata fornita alcuna
prova che la somma di cui si parla possa essere stata da lui ricevuta ed attribuibile al premio di
tesseramento.
Sostiene, altresì, che il Presidente era usuale chiamarlo per svolgere oltre alle mansioni di tecnico
anche quelle di pagare i biglietti aerei, ferroviari, benzina, farmaci e piccoli rimborsi a calciatori
usando i contanti.
Sostiene, ancora, il ricorrente che da una attenta lettura del “verbale di constatazione” si rilevano
cifre ingenti emesse per conto di calciatori che avrebbero percepito per una sola stagione un
rimborso spese di €. 36.000,00 (calciatore Antonucci) e €. 46.900,00 (calciatore Calascibetta) e di €.
41.025,00 (calciatore Mastronardi), cosa non possibile per una Società dilettantistica.
Il ricorrente, pertanto, chiede il rigetto delle controdeduzioni della S.S.D. Acireale Calcio 1946 e
l’accoglimento di quanto da lui richiesto ed allega copia di ricevute di pagamento quietanzate da
subalterni della società per attività sportive nell’anno 2008 nonché di matrici di biglietti aerei e di
treno e per rifornimento di carburante.
La convenuta, sempre assistita dal proprio legale, controbatte alle osservazioni del ricorrente
evidenziando la loro inammissibilità in quanto non tempestive.
Afferma, ancora, che la controparte ha espressamente ammesso di aver ricevuto “l’importo di €.
12.550,00 emesso a mio favore” e se non avesse incassato il citato importo (anziché quello pattuito
e dovutogli di €. 7.500,00) avrebbe dovuto produrre i relativi assegni bancari rimasti eventualmente
insoluti.
Afferma, inoltre, che non è stato prodotto nulla in quanto i titoli sono stati tutti regolarmente onorati
in favore del ricorrente il quale non può pretendere nulla.
Insiste, pertanto, nel chiedere, l’inammissibilità, improcedibilità e/o comunque l’infondatezza delle
controdeduzioni del Marletta Antonio e chiede il rigetto del ricorso proposto dallo stesso.
Il ricorrente risponde alle affermazioni della convenuta dichiarando che l’eccezione sollevata dalla
parte resistente relativa all’inammissibilità delle controdeduzioni tempestivamente prodotte al
Collegio Arbitrale e contemporaneamente alla Società non può trovare accoglimento , in quanto la
proposizione dell’eccezione e memorie produce un effetto sanante. Infatti, l’atto di notificazione ha
raggiunto il suo scopo, pur venendo a conoscenza tempestivamente del destinatario. Nel caso, la
Società ha potuto esercitare il diritto di difesa.
Insiste nel chiedere l’accoglimento del ricorso così come pattuito in accordo con la convenuta.
Comunica che il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza non costituisce titolo di
pagamento del premio di tesseramento a suo favore.
Ribadisce che le cifre riportate a suo nome si riferiscono a somme da lui maneggiate per pagamenti
diversi.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dal
ricorrente Marletta Antonio è da accogliere.
La Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. non ha fornito alcuna prova di aver onorato l’impegno
economico sottoscritto con il ricorrente per la stagione sportiva 2008/2009 in quanto dal “verbale di
constatazione” della Guardia di Finanza non è stato specificato a che titolo sono state versate le
somme al ricorrente ed anche in considerazione che le stesse sono di gran lunga superiore a quelle
pattuite,inoltre la stessa non ha contestato la versione e la documentazione depositata dal ricorrente
attestante l’utilizzo delle somme date in pagamento per conto della Società nei confronti di altri
tesserati,che hanno rilasciato documentazione e ricevute su carta intestata della Società per un totale
di € 6.026,40.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso prodotto dall’allenatore Marletta Antonio e
pone l’obbligo alla S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. di corrispondere al sopra citato ricorrente la
somma di €. 1.473,60 a saldo delle sue spettanze, così come da contratto relativo alla stagione
sportiva 2008/2009, oltre ad €. 15,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €.
1.488,60.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a
maturare.
Per il mancato deposito del contratto,da parte dell’allenatore Antonio Marletta,si dispone di
trasmettere gli atti alla Procura Federale.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS..
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