F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Francesco VIGANOTTI / U.S.TURBIGHESE ( 190/90 ) ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all. Francesco VIGANOTTI / U.S.TURBIGHESE
( 190/90 )
ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
Tramite lo Studio Legale Associato Tosi-Vercellini in data 3 giugno 2010 perviene a questo
Collegio Arbitrale la vertenza dell’allenatore dilettante Viganotti Francesco contro la società
U.S.Turbighese.
Nel documento il tecnico dichiara di aver siglato con la società U.S.Turbighese un accordo
economico dove la società si impegna a riconoscergli alla sua assunzione quale allenatore della
squadra Juniores, partecipante al campionato juniores provinciale stagione 2008-2009,un premio di
tesseramento di €.5.400,00 da versarsi in forma rateizzata a seconda delle possibilità economiche
della società.
Nel contratto viene previsto inoltre un rimborso delle spese di indennità chilometrica pari ad 1/5 del
costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza dell’allenatore ed il
campo da gioco in occasione di allenamenti e gare.
Lamentando il mancato pagamento di €.2.400,00, cifra rimanente a saldo del premio di
tesseramento del quale gli sono stati versati solamente acconti per €.3.000,00, e di €.2.409,00 quale
rimborso delle spese di viaggio,si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché voglia far obbligo
alla società in parola al pagamento della cifra complessiva di €.4.809,00 oltre agli interessi legali sin
qui maturati. Al ricorso vengono allegati:
- copia dell’accordo economico stipulato con la U.S.Turbighese
- copia della raccomandata a/r inviata dal tecnico alla società in data 6 luglio 2009 con la quale
sollecita il saldo di €. 2.4000,00 per il premio di tesseramento stabilito nel contratto
- copia della raccomandata a/r spedita alla società il 30 novembre 2009 dall’Avv.Vercellini a nome
del signor Viganotti per sollecitare il saldo di quanto a lui dovuto
- copia della ricevuta della raccomandata a/r inviata in data 3 giugno 2010 dall’Avv.Vercellini alla
società U.S.Turbighese con la quale viene trasmesso il ricorso al Collegio Arbitrale
- documentazione dettagliata attestante i viaggi effettuati dal tecnico con i relativi conteggi per il
rimborso delle spese
La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 13 luglio 2010 invita la U.S.Turbighese
a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie
eventuali osservazioni.
In data 19 luglio 2010 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Regionale
Lombardia conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto ricevendone parere negativo.
Le controdeduzioni della società pervengono al Collegio Arbitrale il 24 luglio 2010.
Il presidente della U.S.Turbighese afferma di essere subentrato nel febbraio del 2009 alla vecchia
gestione sportiva trovando una situazione economica disastrosa. Per tale motivo decide di
convocare una riunione di tutte le componenti societarie,giocatori ed allenatori compresi, durante la
quale viene stabilito, per cause di forza maggiore, il dimezzamento di tutte le spese onde poter
portare a compimento la stagione sportiva.
In merito al contratto del Viganotti, stipulato con la vecchia dirigenza, dichiara di non essere in
possesso di tale atto in quanto scomparso,come pure altri documenti,al momento del cambio di
gestione della società. Di non essere in grado perciò di conoscerne il contenuto, nè tanto meno a
quanto ammonti il debito della società nei suoi confronti dopo gli acconti a lui corrisposti dalla
vecchia dirigenza. Asserisce di aver saputo addirittura che a suo tempo un genitore,per non creare
problemi alla nuova gestione, aveva contattato il tecnico offrendogli un accordo soddisfacente.
A seguito di ciò aveva reputato risolta tale questione cosa che purtroppo alla luce dei fatti risulta
invece tutt’altro che conciliata. Per tali motivi chiede gli venga spedita copia del contratto con la
documentazione di quanto il tecnico ha precedentemente percepito in modo di valutare la possibilità
di un accomodamento con il medesimo.
In risposta alla nota del Segretario del Collegio Arbitrale che in data 27 luglio 2010 invitava la
società ad inviare anche all’allenatore copia delle controdeduzione,la medesima conferma che tale
adempimento era stato ottemperato in data 27 luglio 2010 ed a convalida di ciò allega al proprio
scritto copia delle ricevute della raccomandata spedita e ritirata dalla controparte.
Il giorno 30 luglio 2010 l’Avv.Vercellini in uno scritto inviato alla società U.S.Turbighese ed al
Collegio Arbitrale dichiara che al suo cliente non è mai stata formulata alcuna proposta formale per
una definizione delle sue spettanze e che, pur prendendo atto del fatto del cambio di gestione e
delle difficoltà segnalate, la mancanza di tutta la documentazione oggetto del ricorso arbitrale è
imputabile unicamente al non ritiro da parte della società della corrispondenza inviata dallo studio
legale che ogni volta si vede ritornare con la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”.
Chiede pertanto che al suo assistito venga corrisposta la cifra documentata nel ricorso di €.4.809,00
a saldo di una parte del premio di tesseramento e del rimborso delle spese di viaggio mai
corrisposte.
Con raccomandata del 26 agosto 2010 il Collegio Arbitrale scrive al signor Viganotti facendo
presente che la nota pervenuta al Collegio in data 31 luglio non risulta inviata alla società
U.S.Turbighese. Lo invita pertanto a provvedere nei termini stabiliti ed a rimettere poi al Collegio la
ricevuta della relativa raccomandata.
La risposta dell’Avv. Vercellini,unitamente a quanto richiesto, perviene al Collegio il giorno 9
settembre 2010. Nella lettera viene rimarcato come la società in parola continui a non ritirare le
raccomandate inviate dal suo assistito.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta decide di accogliere parzialmente il ricorso.
Ritiene infatti che in merito al premio di tesseramento nulla sia dovuto al tecnico Viganotti in
quanto la cifra di €.3.000,00, versatagli dalla società come acconto, abbia di fatto saldato quanto
previsto dal regolamento sui massimali stabilito dagli accordi AIAC-LND per la stagione sportiva
2008-2009, che prevede per gli allenatori dilettanti operanti nelle squadre Juniores un massimale di
€.3.000,00. In merito alla richiesta di rimborso delle spese di €.2.409,00 per i viaggi sostenuti e
riportati su dettagliato elenco, il Collegio reputa gli debbano essere interamente riconosciuti.
Nessuna procedura viene avviata per il mancato deposito del contratto in quanto tale obbligo non é
previsto per gli allenatori che operano nelle categorie dei settori giovanili e della Juniores.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società U.S.Turbighese al
pagamento a favore dell’allenatore Viganotti Francesco della somma di €.2.409,00 a titolo di
rimborso delle spese di viaggio. In merito agli interessi legali nulla è dovuto in quanto non
riconosciuti sui rimborsi spese,come da costante orientamento di questo Collegio.
Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti pattuito nell’accordo
economico un massimale superiore a quello stabilito dalle Norme.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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