F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all.Luigino PASCIULLO / A.S.D. S.NICOLA SULMONA ( 208/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all.Luigino PASCIULLO / A.S.D. S.NICOLA SULMONA ( 208/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA In data 24 giugno 2010 gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,nominati ufficialmente dall’allenatore Professionista di 2^ categoria Pasciullo Luigino a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato riportato a margine dell’atto, presentano ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.S.D.San Nicola Sulmona, partecipante al campionato di Eccellenza Abruzzese, affinché venga riconosciuta al loro assistito la somma di €.13.000,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 25 agosto 2009 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Abruzzo. Si richiede inoltre il riconoscimento degli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria Al ricorso viene allegata copia del contratto economico stipulato dalla A.S.D.San Nicola Sulmona nel quale si conviene che la società, nell’assumere il tecnico Pasciullo Luigino quale allenatore responsabile della sua prima squadra per la stagione 2009/2010, gli riconosce un compenso globale annuo di €.13.000,00. Tale cifra concordata non veniva versata neanche in parte nonostante le numerose richieste del Pasciullo il quale, tuttavia, continuava ad espletare con professionalità ed impegno le sue mansioni di tecnico fino alla data del suo esonero. La Segreteria del Collegio Arbitrale con lettera raccomandata invita la A.S.D.San Nicola Sulmona a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato inoltre che la società nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D.San Nicola Sulmona al pagamento a favore dell’allenatore Pasciullo Luigino della somma di €.13.000,00 a saldo del compenso stabilito nel contratto,di €.72,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 13.072,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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