F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all.Luigino PASCIULLO / A.S.D. S.NICOLA SULMONA ( 208/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010
VERTENZA: all.Luigino PASCIULLO / A.S.D. S.NICOLA SULMONA
( 208/90 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
In data 24 giugno 2010 gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,nominati ufficialmente
dall’allenatore Professionista di 2^ categoria Pasciullo Luigino a rappresentarlo e difenderlo in virtù
di espresso mandato riportato a margine dell’atto, presentano ricorso a questo Collegio Arbitrale
contro la società. A.S.D.San Nicola Sulmona, partecipante al campionato di Eccellenza Abruzzese,
affinché venga riconosciuta al loro assistito la somma di €.13.000,00 a saldo di quanto pattuito
nell’accordo economico stipulato in data 25 agosto 2009 e, come accertato da questo Collegio,
regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Abruzzo.
Si richiede inoltre il riconoscimento degli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato
dalla svalutazione monetaria
Al ricorso viene allegata copia del contratto economico stipulato dalla A.S.D.San Nicola Sulmona
nel quale si conviene che la società, nell’assumere il tecnico Pasciullo Luigino quale allenatore
responsabile della sua prima squadra per la stagione 2009/2010, gli riconosce un compenso globale
annuo di €.13.000,00.
Tale cifra concordata non veniva versata neanche in parte nonostante le numerose richieste del
Pasciullo il quale, tuttavia, continuava ad espletare con professionalità ed impegno le sue mansioni
di tecnico fino alla data del suo esonero.
La Segreteria del Collegio Arbitrale con lettera raccomandata invita la A.S.D.San Nicola Sulmona
a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie
eventuali osservazioni.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato inoltre che la società nulla ha
ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D.San Nicola Sulmona al
pagamento a favore dell’allenatore Pasciullo Luigino della somma di €.13.000,00 a saldo del
compenso stabilito nel contratto,di €.72,00 per interessi equitativamente determinati per un totale
complessivo di €. 13.072,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo
soddisfo.
Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS.
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