F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: All. Gaetano A SETTINERI / A.S.D. ACI S. ANTONIO ( 195/90 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: All. Gaetano A SETTINERI / A.S.D. ACI S. ANTONIO ( 195/90 ) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 16 giugno 2010 l’allenatore di base sig. Gaetano Alessandro Settineri, regolarmente iscritto nei ruoli della S.T. della FIGC., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. ACI S. ANTONIO il pagamento della somma complessiva di euro 2.000,00 oltre interessi di mora relativi alle rate scadute e non pagate, come premio tesseramento pattuito con la scrittura privata, in virtù della quale la società si era impegnata a corrispondere la suddetta somma ripartita in due rate di mille euro cadauna con scadenza 28.02.2009 e 31.03.2009. A sostegno del ricorso il ricorrente allegava la scrittura privata, regolarmente depositata, sottoscritta dalle parti in data 16.02.2009. La Segreteria di questo Collegio in data 15 luglio 2010 invitava le parti con lettera raccomandata a produrre proprie note difensive. La Società A.S.D. ACI S. ANTONIO nulla ha fatto pervenire a sua difesa. Il Collegio preso atto della mancata presentazione delle controdeduzioni, esaminata la documentazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Gaetano Alessandro Settineri e fa obbligo alla società A.S.D. ACI S. ANTONIO di corrispondergli la somma di euro 2.000,00 oltre ad euro 10,00 a titolo di interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 2.010,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it