F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Enzo PALLI / ASD TORRESE CALCIO ( 201/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04/12/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 96 del 13/12/2010 VERTENZA: all. Enzo PALLI / ASD TORRESE CALCIO ( 201/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Palli Enzo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 2162010 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di € 1350,00 quale premio di tesseramento oltre interessi, nei confronti della ASD Torrese Calcio partecipante al campionato di 2^ categoria C.R. Abruzzo stagione sportiva 20082009, come previsto dalla scrittura privata stipulata 392008. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 1572010 chiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e il 1972010 al C.R. Abruzzo conferma dell’avvenuto deposito. La società, con racc. a.r. del 2872010 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore dichiarando di avergli già corrisposto € 1350,00, infatti produceva due ricevute di pagamento sottofirmate e datate rispettivamente 2722009 di € 750,00 e 2732010 di € 600,00 e faceva presente che “ la società attuale ha un’altra denominazione ed un altro presidente e quindi ci chiediamo se effettivamente è lecito chiedere alla nuova società delle eventuali spettanze di competenza passata. A proposito di questo chiederemmo delle delucidazioni ove possibile”. Prontamente l’allenatore, in data 582010, replicava alla società ribadendo il rispetto dell’accordo economico, come da ricorso inoltrato, e puntualizzava di non aver ricevuto nè le somme né di aver firmato le ricevute prodotte dalla società come si evince dalla seconda ricevuta datata 2732010 riferita alla stagione 20082009 (periodo in cui la società ASD Torre Dè Passeri già non esisteva più). Pertanto appare evidente che le somme riferite a tale ricevute non potevano essere corrisposte da una società che non esiteva più (come affermato anche dall’attuale società che ne ha acquisito il titolo sportivo). “Si precisa ulteriormente che la società nel corrispondere al sottoscritto le prime tre rate di € 375,00 cadauna, relative al contratto in questione, allegava una lettera di accompagnamento e tali missive non sono neanche controfirmate dal sottoscritto per ricevuta ma, il sottoscritto non le disconosce dal momento che sono vere. Così come non chiede la quinta rata in quanto, in verità, a motivo del sisma del 642009 che ha colpito l’Abruzzo ed essendo stato adibito il campo sportivo a tendopoli, gli allenamenti sono stati sospesi. Da ultimo preciso che nella stagione 20092010 ho continuato ha prestare la propria attività di allenatore con la società ASD Torrese Calcio che ha rilevato il titolo sportivo della ASD Torre Dè Passeri fino alla data di esonero”. La società ASD Torrese Calcio nulla obiettava. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Palli Enzo e per l’effetto fa obbligo alla società ASD Torrese Calcio di corrispondere la somma di € 1350,00 a saldo del premio di tesseramento oltre interessi maturati per € 13,50 per un ammontare complessivo di € 1363,50 (milletrecentoessantatre50) oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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